Oggetto: Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Circolare n. 5 E del 24 febbraio 2023

7. EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE  
Il punto 11 del Provvedimento disciplina “forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea”. Particolare rilevanza rivestono le ipotesi di inefficacia della documentazione che comportano, in caso di rettifiche della deduzione maggiorata operata dagli organi di controllo, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

 

7.2 Vizi di natura formale della documentazione – Tardività o assenza della marca temporale pagina 55  
Oltre alle ipotesi di inidoneità sostanziale, esaminate nel precedente paragrafo, il Provvedimento prescrive anche delle ipotesi di inidoneità della documentazione caratterizzate da vizi di natura formale.
In particolare, il punto 11.2 del Provvedimento prevede che «La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi».
L’esigenza sottesa alla tempestiva apposizione della marca temporale sulla documentazione è quella di conferire data certa ai documenti posti a base della determinazione, da parte del contribuente, della maggiorazione del 110%.
La mancata tempestiva apposizione della marca temporale sulla documentazione comporta l’inefficacia dell’esimente sanzionatoria, con conseguente applicazione della sanzione in proporzione all’ammontare della maggiore imposta, o del minor credito, derivante dal disconoscimento, totale o parziale, dell’agevolazione.
A ulteriore chiarimento delle disposizioni attuative del Provvedimento, si precisa che la firma elettronica, con marca temporale, deve essere apposta sulla documentazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce la maggiorazione del 110% o, in caso di dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione - sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata nei termini (cfr. circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E) - entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva.

 

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