Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E (download .pdf) del 27/6/2014, avente ad oggetto «Modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Abstract:
«Premessa
Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (di seguito decreto), intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela, nonché una disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell’aliquota stessa.

L’intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la riforma contenuta nell’articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari, replicandone l’impianto e gli aspetti essenziali. A conferma di tale continuità è espressamente stabilito che rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanati il 13 dicembre 2011 in occasione dell’attuazione della predetta riforma.
Per lo stesso motivo, si fa rinvio ai chiarimenti già forniti nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 per quanto non previsto dal presente documento di prassi, specificamente riservato all’interpretazione delle disposizioni innovative che necessitano di precisazioni.
Il decreto ha, inoltre, abrogato la disposizione contenuta nella disciplina del monitoraggio fiscale - l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 - che aveva introdotto una ritenuta alla fonte del 20 per cento sui redditi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria riscossi per il tramite di intermediari italiani».