L'imprenditore agricolo che ha un volume di affari  annuo non superiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile, adempimento IVA e dichiarativo, a parte . Tale facoltativo regime di esonero è disciplinato dall’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72.


I clienti di questi imprenditori agricoli esonerati quando acquistano le merci o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura in duplice copia intestata a se stessi, in luogo del cedente esonerato.

In questa autofattura deve essere riportato l’imponibile e la relativa IVA che viene stabilita seguendo quelle che sono le aliquote che corrispondono alle proprie percentuali di compensazione e la seguente dicitura “autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72”. 

L’ autofattura emesse dall’acquirente dovrà essere poi dallo stesso registrata distintamente nel proprio registro degli acquisti con la possibilità di detrarne l’IVA.

Una copia dell’autofattura emessa dall’acquirente dovrà essere consegnata all’imprenditore agricolo esonerato che ne curerà la conservazione.

L’imprenditore agricolo in regime di esonero dovrà invece solo conservare una copia dell’autofattura emessa dall’acquirente.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 26-11-2016