In base all'articolo 1 del DPR 131/86, l'imposta si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Per quanto concerne l'aliquota dell'imposta, il DPR contiene al proprio interno una TARIFFA che specifica caso per caso la misura dell'imposta:
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TARIFFA, Parte prima - Atti soggetti a registrazione in termine fisso
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TARIFFA, Parte seconda - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Infine, il DPR 136 definisce in una Tabella, gli "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" (cliccare qui per scaricare la Tabella)