Il regime forfettario è stato introdotto con la Legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014), poi modificato con la Legge di stabilità 2017 e, infine, con la Legge di bilancio 2019.
Con il regime forfettario il reddito di un titolare di partita Iva individuale viene determinato e tassato forfettariamente, sulla base di un coefficiente di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.

Soglia Massima Annua di Ricavi e Compensi: 65mila

Determinazione del reddito: Ricavi o compensi per un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, da un massimo del 78%  a un minimo del 40%.

Determinazione dell’imposta sostitutiva:
– 15% sul reddito (ricavi per il coefficiente);
– 05% sul reddito (ricavi per il coefficiente) per i primi 5 anni di attività - leggi più avanti;

Principali vantaggi fiscali:

- imposta sostitutiva che sostituisce Irap, Irpef e addizionali
- esonero:
dall’applicazione e dal versamento dell’Iva 
dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi
della registrazione degli acquisti
della tenuta e conservazione dei registri
della dichiarazione e comunicazioni Iva
della comunicazione dati fatture (il cosiddetto spesometro)
della fattura elettronica

Ritenute di acconto:
I contribuenti forfettari, NON devono applicare la ritenuta d’acconto sui ricavi e compensi percepiti e su quelli pagati.
Obbligo informativo: bisogna indicare nella fattura di essere contribuenti forfettari soggetti all’imposta sostitutiva e come tali non soggetti all’applicazione della ritenuta di acconto attraverso un’apposita dicitura tipo: “si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art.1, comma 67, Legge n.190/2014”.
I contribuenti forfettari non sono tenuti neanche al versamento della ritenuta d’acconto per le prestazioni ricevute da terzi professionisti.

Regime forfettario start-up flat tax al 5%:
Il soggetto che apre una nuova partita iva in forma individuale (No società) può usufruire del regime forfettario start up – con imposta sostitutiva al 5% -  se in possesso anche di questi requisiti:
-    il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
-    l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
-    il contribuente che prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.
Questo regime ha una durata massima di 5 anni, a partire dal periodo d’imposta di avvio dell’attività e per i 4 successivi. Per coloro che iniziano la nuova attività IVA nel 2019, la durata coinvolgerà quindi il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.  Consente poi l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece che del 15%.

Calcolo del reddito e versamento dell’imposta:
Ai fini delle imposte dirette il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi ma si ottiene applicando ai ricavi/compensi il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice attività. .
Una volta determinato il reddito imponibile, si detraggono i contributi previdenziali obbligatori pagati. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15% (5% per i primi 5 anni per regime forfettario start up), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, nonché dell'IRAP. 
Il pagamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole e scadenze previste per l'Irpef.
L’imposta sostitutiva andrà quindi pagata tramite modello F24 nei termini previsti per il pagamento degli acconti e saldi IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo:
1790” per la prima rata di acconto;
“1791” per la seconda o unica rata di acconto;
“1792” per il saldo.

Esempio calcolo flax tax:
coefficiente redditività previsto per gli intermediari del commercio 62%, 
fatturato 20.000 = reddito attività (20.000 x 62% =) 12.400 – 
da questo importo togli i contributi pagati e poi ci calcoli l'imposta sostitutiva del 15%. 

Diciture da riportare sulle fatture emesse:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. 
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.

I professionisti forfettari dovranno anche indicare la seguente dicitura:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

 

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Regime forfetario fac simile esonero ritenuta

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