Per e-commerce (commercio elettronico) si intende qualsiasi attività di acquisto e vendita di beni e servizi e anche di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale on line di Internet.


Si parla di e-commerce indiretto quando il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti, le condizioni di consegna e i prezzi e tutta la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica del bene secondo di canali tradizionali (vettori o spedizionieri).

Ai fini Iva, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto - se il cliente è un privato consumatore - viene assimilata alla "vendita per corrispondenza". Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni di vendita on line a privati:

  • Non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura - salvo richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione) così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
  • Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Questo poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996. In pratica, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.


I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Non vi è l'obbligo del rilascio della ricevuta o scontrino fiscale (art. 2, lett. oo D.P.R. n.  696/1996).

Commercio on line indiretto ed esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.
I corrispettivi derivanti dall' E-Commerce Indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica e dall'installazione del registratore di cassa telematico. E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019 : "a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".

Si ritiene utile ricordare che ai fini IVA l’operazione si considera effettuata all’atto della consegna o della spedizione dei prodotti, salvo che anteriormente venga eseguito il pagamento del corrispettivo o venga emessa fattura. Nel caso di utilizzo di pagamenti telematici mediante carte di credito, pay pall eccetera, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito e cliccando il tasto invio ne dispone il pagamento; in questo momento l'operazione ai fini IVA si deve considerare conclusa.

Articolo 24 - Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

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