Articolo 67 - Redditi diversi - comma 1 lettera b) Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

Articolo 68 - Plusvalenze - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La ratio degli articoli sopra riportati è quella di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni di immobili poste in essere con intento speculativo, che si presume sussista quando intercorre un periodo di tempo inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.

Tra le spese e oneri inerenti da considerati, ai fini del calcolo della plusvalenza ex art.68 del Tuir, vanno anche ricomprese le spese che danno diritto al Superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL Rilancio, risultando del tutto irrilevante il riconoscimento del bonus per le stesse e anche l'opzione dello sconto in fattura trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione. E' quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021 che puoi gratuitamente scaricare cliccando qui. 

 

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