Sospensione feriale dei termini processuali. Dal 1° al 31 agosto 2021, sono sospesi, salvo alcune eccezioni, i termini processuali della giurisdizione ordinaria, amministrativa e del processo tributario, ex art. 16 del DL 132/2014. In particolare per il contenzioso tributario risulta sospeso il termine per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso. Sono anche sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente.

Sono quindi interessati alla sospensione:
-reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
-presentazione del ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23, D.Lgs. n. 546/1992);
-riassunzione a seguito di rinvio, termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992);
-impugnazione delle sentenze entro 60 giorni dalla notifica della stessa (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992) e 6 mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).

La sospensione si estende anche ai termini per il la procedura di c.d. reclamo mediazione.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche i pagamenti da effettuare tramite modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda anche i pagamenti rateali delle imposte.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari. Risultano sospesi fino al 4 settembre anche i termini dei trenta giorni previsti per il pagamento delle somme richieste dal fisco tramite avviso bonario ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73-art. 54 DPR 633/72.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l'attività degli Agenti della Riscossione, proroga Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

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