Una signora possiede e abita una casa acquistata in regime di comunione dei beni con il marito. Al decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2009, la vedova continua ad abitare nel medesimo immobile con uno dei quattro figli.

Ha diritto la signora a fruire dell'abbattimento Ici per l'abitazione principale assieme alla figlia coabitante senza alcun onere per gli altri tre figli, oppure l'Ici deve comunque essere versata in quota parte dagli altri figli in quanto comproprietari per successione legittima, ma non coabitanti? Ha diritto all’applicabilità del regime di esenzione di cui alla legge 126/2008 ?


Nel caso prospettato, giova rimarcare che al coniuge superstite compete, per esplicita disposizione di legge, il diritto di abitazione «sulla casa adibita a residenza familiare» (articolo 540, secondo comma, del Codice civile). Tale diritto (reale) di abitazione, che si estende alle eventuali pertinenze, si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione (data di morte del coniuge), essendo considerato un legato ex lege.

Il coniuge superstite, in virtù del diritto reale di abitazione, assume quindi la veste di soggetto passivo ai fini sia dell' Ici (articolo 3, comma 1, del Dlgs 504/92) che dell' Irpef (articolo 26, comma 1, del Dpr 917/86).

Poiché tale coniuge superstite è l'unico soggetto passivo, relativamente all'abitazione di «residenza familiare» che è quella utilizzata effettivamente dal coniuge stesso e nella quale ha la residenza anagrafica non vi è alcun dubbio sull'applicabilità del regime di esenzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 93/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2008).