La legge di conversione del Decreto Sostegni 1 - Legge 69 del 21 maggio 2021 - è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22 maggio.

L'articolo 22 bis di questa legge stabilisce anche per i professionisti che si ammalano di Covid la sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Si riporta il testo dell'articolo 22 bis rubricato Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di cui al comma l, il termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

 

Si ritiene utile anche riportare il testo degli articoli 4 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana:
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.