Codice tributo 6921 denominato SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020 da indicare nel modello F24.


Per il superbonus 110 affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti.

Il cessionario del bonus casa ceduto può utilizzare in compensazione il corrispondente credito d’imposta acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione del modello di comunicazione ma non prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate.

Per le spese sostenute nel 2020, se la comunicazione avviene entro il 16 marzo, il cessionario può utilizzare il credito nel corso del 2021 ma non prima del prossimo 10 aprile 2021.

Con la risoluzione n 83/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare in compensazione con il modello di delega F24 dei crediti d’imposta relativi ai bonus casa ceduti.

Il codice deve essere indicato nella sezione «Erario», in corrispondenza alle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, se il contribuente deve eseguire il riversamento del credito compensato, nella colonna «importi a debito versati» mentre nel campo «anno di riferimento» (formato «AAAA») deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono attivi dal 1° gennaio 2021.

Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/200 per i crediti di imposta e contributi (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022), né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

 

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