Versamento entro i termini di proposizione del ricorso (60 giorni) delle somme dovute a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell’accertamento con adesione, con diritto alla riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.