L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. I sette membri del Consiglio sono nominati dei Presidenti della Camera e del Senato, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il Presidente è eletto tra i componenti.
Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) attribuisce all'Autorità le seguenti funzioni e competenze:
  • vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell'esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedeure di gara;
  • vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi il pregiudizio per il pubblico erario;
  • segnala al Governo ed al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;
  • formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento applicativo del Codice;
  • presenta al Governo ed al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
  • vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
  • formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori ed ispettivi in relazione ai quali può:
  • richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici;
  • disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza ed altri organi dello Stato;
  • disporre perizie, analisi economiche/statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine ad ogni elemento rilevante ai fini dell'industria;
  • trasmettere gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
  • irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati; la trasmissione di informazioni e documentazioni false; la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e alle Società Organismo di Attestazione (SOA).