Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nella dichiarazione presentata
Nel caso di presentazione di una dichiarazione che determini una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:
  • dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
  • degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010 e dell'1,5% dall'1.1.2011), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione del 5% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 6,25% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 (rispettivamente pari a 1/10 e a 1/8 della sanzione del 50% per dichiarazione o denuncia infedele) sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.
 
Fonte: sito web Comune di Ozzano dell'Emilia