Ravvedimento per omesso o parziale versamento
Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 2,5% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,0% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/12 e a 1/10 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni.
Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3% per le violazioni commesse prima dell'1.2.2011 e del 3,75% per le violazioni commesse a decorrere dall'1.2.2011 dell'imposta dovuta e non versata (pari rispettivamente a 1/10 e a 1/8 della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
  • dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
  • degli interessi legali (dell'1,0% dall'1.1.2010 al 31.12.2010 e dell'1,5% dall'1.1.2011), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.
 
Fonte: sito web Comune di Ozzano dell'Emilia