Credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Novità dell'anno 2020, l'articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019 (Legge Bilancio 2020) ha sostituito integralmente - dal 01 gennaio 2020 - la disciplina del super ammortamento e dell'iper ammortamento, con quella del nuovo credito d’imposta spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi avente la natura di contributo in conto impianti.

In questo articolo parleremo delle novità che interessano solo i beni strumentali ordinari (ex super ammortamento) diversi da quelli "industria 4.0"

A chi spetta
Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta investimenti in beni strumentali "ordinari" tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, inclusi i professionisti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (compresi i forfettari).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le aziende in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica e quelle sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

Di che cosa si tratta
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 aventi ad oggetto beni strumentali nuovi "ordinari" destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato  - diversi da quelli "industria 4.0" - è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6% del costo (così come determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b, Tuir), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni indicati nell’articolo 164, comma 1, del TUIR ossia gli aeromobili da turismo, le navi e imbarcazioni da diporto, le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; ovvero veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata;
- beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.

 

Modalità di fruizione (dal 01 gennaio 2021)
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo e non è ammessa la cessione o il trasferimento del credito. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione. Di fatto tale credito si potrà iniziare a compensare nell'anno 2021.

A tale tipo di compensazione non si applicano né i limiti generali di compensazione né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro;
non è richiesta l’apposizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 5.000 euro.
La compensazione non è soggetta all’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi;
Il modello F24 va presentato esclusivamente coi servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

Infine il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Oneri documentali
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019. Su tali documenti deve quindi essere apposta una dicitura tipo: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”;
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Attenzione: con le risposte agli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

 

Il codice tributo
La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali "ordinari", di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il codice tributo da utilizzare è il 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari). Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.


Irrilevanza fiscale
Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 192, L. 160/2019, è fiscalmente irrilevante ovvero:
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

 

Scritture contabili
Il credito d’imposta va considerato un contributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisto di un bene strumentale.
L’importo può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammortamento del bene (metodo indiretto)

Dare) Crediti per contributi (SP)         - Avere) Contributo in conto impianti non imponibile (CE)
Dare) Contributo in conto impianti non imponibile (CE)          - Avere) Risconti passivi (SP)

 

Dichiarazione dei redditi
I dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. I codice da utilizzare sono:
-“H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), credito d’imposta del 6% , codice tributo 6932;
-“2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6933;
-“3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016), credito d’imposta del 15%, codice tributo 6934.

Nella sezione IV, rigo RU130, andrà invece indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta.

Comma 188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi ..
Comma 189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del Costo …
Comma 190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro ……

I requisiti soggettivi per l'utilizzazione
Si ricorda che l'utilizzo del credito spettante è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori - DURC positivo. Tale requisito è riscontrabile sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità al momento di ciascuna compensazione; sia in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc. In caso di Durc irregolare l'azienda non può procedere alla compensazione del credito d’imposta pena l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo indebitamente compensato.

 

 

Clicca qui per scaricare l'articolo 1, commi da 185 a 197, della Legge 160/2019

 

Clicca qui per leggere le novità previste dall'anno 2021: la Legge 30/12/2020, n. 178 ha modificato le percentuali del credito d'imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10%

  

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