La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) con l’articolo 1, commi 1051–1063, introduce una disciplina innovata del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - già introdotta dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 - agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - beni ammortizzabili ex Iper ammortamento) - ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 - ora sono previste 3 aliquote agevolative (la disciplina previgente ne prevedeva 2).
In particolare, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a un milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.


A chi si rivolge:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Da questo credito di imposta sono esclusi i professionisti.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
– veicoli e altri mezzi di trasporto;
– beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
– fabbricati e costruzioni.

 

Adempimenti ed obblighi
E’ necessario conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi e le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative.
Inoltre è stata riconfermata la necessità (comma 1062) che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”.
Per i beni strumentali acquistati nel 2021 la dicitura può essere la seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.

Contabilizzazione in bilancio il credito d’imposta
Secondo la prassi prevalente, l’agevolazione costituisce un beneficio economico per le imprese riconducibile alla fattispecie dei contributi in conto impianti che può essere contabilizzato nei seguenti alternativi metodi:
- metodo indiretto: i contributi sono imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
- metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. 

I requisiti soggettivi per l'utilizzazione
Si ricorda che l'utilizzo del credito spettante è subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori - DURC positivo. Tale requisito è riscontrabile sia in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità al momento di ciascuna compensazione; sia in presenza di situazione di regolarità dell’impresa che non abbia provveduto a richiedere il Durc. In caso di Durc irregolare l'azienda non può procedere alla compensazione del credito d’imposta pena l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo indebitamente compensato.

 

Modalità di utilizzazione del credito d’imposta:
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti oppure di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.


Codici tributo da utilizzare:
- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);
- 6937 denominato "Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020" (beni immateriali Industria 4.0).

Trattamento fiscale dei crediti di imposta beni strumentali tutti
I crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali non concorrono alla formazione del reddito né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.

 

Dichiarazione dei redditi
I dati del credito d’imposta vanno esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. I codice da utilizzare sono:
-“H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), credito d’imposta del 6% , codice tributo 6932;
-“2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6933;
-“3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016), credito d’imposta del 15%, codice tributo 6934.

Per quel che riguarda invece i crediti di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021, previsti a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 andranno invece indicati i seguenti codici:
-“L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016), codice tributo 6935;
-“2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016), codice tributo 6936;
-“3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla 232/2016), codice tributo 6937.

Nella sezione IV, rigo RU130, andrà invece indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta.

Nel quadro RF il credito di imposta trova allocazione nel quadro RF al rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione”.

 

Credito d’imposta beni strumentali, ammessa la fruibilità del credito residuo anche oltre il terzo anno
Il 28 gennaio 2021, in occasione di Telefisco, l’Agenzia delle entrate aveva specificato che “in caso di incapienza dell’utilizzo nell’anno di riferimento, è possibile riportare la quota non utilizzata del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi all’anno seguente”.
Già con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, relativamente al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, allora previsto dal decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, è stato chiarito che “nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.

La Circolare n.9/E del 23 luglio 2021
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
5.2 Utilizzo oltre il terzo anno
Domanda
Si chiede se sia possibile, anche alla luce della risposta fornita in occasione di Telefisco 2021, continuare a utilizzare il credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o, per i beni “Industria 4.0”, di interconnessione.
Ad esempio: credito di imposta 3.000 euro, anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene utilizzo del credito nell’anno N per una somma pari a 800 euro, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 euro (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N) nell’ anno N+2 utilizzo per 700 euro. Si chiede se nell’anno N+4 il contribuente potrà utilizzare la somma restante pari a 300 euro.
Risposta
In forza del primo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.
Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051–1062 della legge di bilancio 2021, sarà
possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 euro a partire dall’anno N+4.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Già il comma 1059 della legge di bilancio 2021 prevedeva che credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi fosse «cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto».
Con le risposta 508/2021 e la circolare 9/E/2021, Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2020-2022 e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, che non prevedano divieti di cumulo con misure generali, purché nel rispetto del limite costituito dal "costo sostenuto".
La risposta 508 di Agenzia delle Entrate ha anche il pregio di confermare che, per verificare l’eventuale superamento del costo sostenuto in conseguenza del cumulo con altri incentivi, si considera quale specifica agevolazione, anche il risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
La circolare 9/E conferma che, ai fini della determinazione del Credito d’imposta beni strumentali, il costo deve essere assunto al lordo di altri contributi aventi ad oggetto i medesimi beni agevolati.

Esempio investimento in un bene materiale 4.0 interconnesso che benefici sia del credito d’imposta beni strumentali, sia di un altro credito: 
Costo di acquisizione del vene 4.0 = 10.000 euro
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali = 10.000 x 50% = 5.000 euro;
Credito d’imposta diverso che preveda il 25% = 10.000 x 25% = 2.500 euro.
Verifica cumulo
Nel calcolo del cumulo vanno considerate:
• l’irrilevanza fiscale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, ai fini Ires (24%) e Irap (3,9%), ai sensi dell’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020;
Calcolo irrilevanza fiscale crediti  = (5.000 + 2.500) x (24% + 3,9%) = 2.092,50 euro.
Il calcolo del cumulo sarà dunque il seguente = 5.000 + 2.500 +  2.092,450 = 9.592,50 euro < 10.000 euro.
Il cumulo non eccede dunque il costo sostenuto per l’acquisizione del bene e si quindi procedere all'integrale cumulo delle due agevolazioni.

 

Attenzione alle sanzioni per credito "non spettante" e "inesistente"

La sanzione per credito non spettante comporta il pagamento:
di un importo pari al 30% del credito indebitamente compensato;
termini di accertamento di 5 anni dall’ultima compensazione;
possibilità di accedere alla definizione agevolata.

Le sanzione per credito inesistente comporta il pagamento:
di un importo dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato;
termini di accertamento di 8 anni dall’ultima compensazione;
impossibilità di accedere alla definizione agevolata.

Per credito inesistente secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 5 del D. Lgs 471/1997 “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.

 

I modelli di comunicazione al Mise

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati il 6 ottobre 2021 il Mise ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La comunicazione al Mise è adempimento disposto ex lege in relazione alle seguenti misure agevolative:
-credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
-credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
-credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0
Il modello, redatto secondo lo schema disponibile sul sito ministeriale Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali (mise.gov.it), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:
investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021;
investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro 30.11.2021.

Si ricorda comunque che:

-L’invio del modello non costituisce un presupposto per la fruizione dell’agevolazione
-Il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli di natura fiscale
-I dati e le informazioni comunicate sono strumentali alle valutazioni di efficacia ed alla comprensione della dimensione e della diffusione dell’agevolazione

 

Consegna bene strumentale 4.0 nel 2022

L'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Riepilogo percentuale del credito.
Anno 2021 misura del credito:
– nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021; ovvero
– entro il 31/12/2022 a condizione che entro il 31/12/2021:
        il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
        sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
        50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
        30% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
        10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni.


Anno 2022 misura del credito:
- nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022; ovvero
- entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022:
        il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
        sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
        40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
        20% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
        10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni.

 

Attenzione il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0 è un’importante agevolazione ma non è marketing !!

 

Crediti di Imposta Circolare 14 E del 17 maggio 2022 Agenzia delle Entrate

 

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Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1 commi:

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta e' elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalita' di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonche' investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.