Articolo 2476 Codice Civile Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci


Comma 1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
Comma 6. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Comma 9. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Tribunale di Roma sentenza RG n. 8159/2017 - 1 dell'08 aprile 2020

Tribunale di Milano sentenza del 18 ottobre 2019

Adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

 

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 codice civile da parte dei componenti del Collegio Sindacale - Tribunale di Roma sentenza RG n. 3711 del 15 settembre 2020
Deve essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 codice civile, denunciando l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione ....

 

Controllo di gestione, controllo interno, adeguato assetto organizzativo - amministrativo e contabile, amministratori e nuove responsabilità, continuità aziendale, going concern, tempestiva rilevazione, cruscotto aziendale, crisi di impresa.

 

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Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Tribunale di Cagliari sentenza n. 188/2021. I giudici cagliaritani sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate dall’ispettore - nominato dal Tribunale per procedere all’ispezione dell'amministrazione – fornendo di conseguenza importanti e concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti.

In relazione all’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze:
-organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;
-assenza di un mansionario;
-inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
-assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono:
-mancata redazione di un budget di tesoreria;
-mancata redazione di strumenti di natura previsionale;
-mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
-assenza di strumenti di reporting;
-mancata redazione di un piano industriale.

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, sono stare rilevate le seguenti carenze:
-la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
-assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
-analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
-mancata redazione del rendiconto finanziario.

I giudici di merito hanno poi rimarcato la rilevanza degli assetti aziendali sottolineando come la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.