Rateizzazione dal sito web di Equitalia

Se non riesci a pagare le cartelle in un’unica soluzione, puoi chiedere a Equitalia di rateizzare il tuo debito fino a un massimo di 10 anni.
 
Piano ordinario in 6 anni
Per debiti fino a 50 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice, senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso accedi automaticamente al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è 50 euro.
Attenzione. Concorre a determinare la soglia di 50 mila euro, oltre alle somme per cui si richiede la nuova rateazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Per importi superiori a 50 mila euro è necessario presentare alcuni documenti che attestino la comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica.
Puoi scegliere tra:
    rate costanti;
    rate crescenti: nel caso tu voglia pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizione economica.

 
Piano straordinario in 10 anni
Se la tua azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario). È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Il piano straordinario può essere concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
    per le ditte individuali: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) indicato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
    per le altre imprese: quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

 
Condizioni e vantaggi
Il decreto legislativo n. 159/2015 prevede che per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifichi in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tuttavia se saldi l’importo delle rate scadute, hai l’opportunità di chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione e di riprendere i pagamenti.
Se hai ottenuto una rateizzazione, puoi richiedere a INPS, INAIL e Casse edili il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e all’Agenzia delle entrate il certi­ficato di regolarità fi­scale per partecipare a gare e appalti.
Puoi chiedere allo sportello di pagare le rate mediante la domiciliazione su conto corrente bancario o postale.
Finché sei in regola con i pagamenti, Equitalia non può attivare nei tuoi confronti nessuna procedura cautelare (fermo o ipoteca) o esecutiva (pignoramenti).
In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento.
 
Guida alla rateizzazione
 
Modulistica rateizazione