È ammessa la presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA per apporre il visto di conformità. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 289 pubblicata ieri, 23 aprile 2021.

Oggetto: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Dichiarazione IVA a rimborso - Integrazione per l'apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante, società di diritto svizzero con sede in [...], opera in Italia tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), e presenta dichiarazioni annuali IVA che risultano stabilmente a credito.
Nel 2019 l'istante ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta esponendo una eccedenza IVA a credito pari a [...] euro, di cui [...] euro chiesti a rimborso, ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA, senza tuttavia apporre il visto di conformità.
L'istante afferma di aver consegnato i documenti richiesti dal competente ufficio della Direzione provinciale [...] il [...] dicembre 2019; tuttavia, consultando il proprio cassetto fiscale è risultato che la domanda di rimborso ([...]) era già stata archiviata il [...] novembre 2019 con la seguente causale "per mancata presentazione documentazione". L'istante afferma di non aver ricevuto alcuna successiva comunicazione e che risulta inevasa ogni richiesta di informazioni in merito.
Ciò detto, l'istante chiede come poter ottenere il rimborso del credito di cui si discute, precisando di aver percepito senza alcuna difficoltà il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione "IVA 2020", per il periodo di imposta 2019, su cui è stato apposto il visto di conformità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante in applicazione di quanto disposto dagli articoli 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 38-bis, comma 3, del decreto IVA, intende presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per il periodo d'imposta 2018, apponendovi il visto di conformità, entro e non oltre il termine di decadenza dell'attività di accertamento previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, allegando, altresì, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal citato articolo 38-bis.
L'istante ritiene che non osti a tale scelta il fatto che la dichiarazione integrativa non sia finalizzata a correggere errori od omissioni, o a modificare gli importi ivi indicati, ma solo ad apporre il visto di conformità, né che costituisca motivo ostativo il fatto che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione originale sia stata già archiviata.
L'istante ritiene, infine, che la dichiarazione integrativa non comporti l'irrogazione di alcuna sanzione di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e di non dover, pertanto, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come ricordato in molteplici documenti di prassi (cfr. la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1, la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, e recentemente le risposte ad interpello nn. 231/E e 292/E pubblicate rispettivamente il 30 luglio ed il 31 agosto 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli)), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'articolo 57 del decreto IVA, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d'imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Inoltre, considerato che il comma 6 dell'articolo 38-bis del decreto IVA consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell'IVA a credito, di scegliere tra:
- prestare la garanzia
ovvero
- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (così la circolare n. 32/E del 2014).Tanto premesso, nel presupposto che l'istante non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell'ufficio competente e che, dunque, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione - verifica non eseguibile in sede d'interpello - si ritiene possibile presentare, entro il termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.

 

Solo con dichiarazione IVA predisposta dall’intermediario il visto di conformità è valido
L’art. 35 del DLgs. 241/97 consente il rilascio del visto agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, solo “relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”. Si tratta di un requisito richiesto anche dall’art. 23 del DM 31 maggio 1999 n. 164, il quale, al comma 1, dispone che i professionisti possano rilasciare il visto nel caso in cui abbiano “predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili”.

Controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità
Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate (circ. 57/E/2009, circ. 12/E/2010, circ. 32/E/2014 e circ. 7/E/2015), ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale, deve essere verificata ....

Esoneri dall'obbligo del visto di conformità in relazione agli ISA
Ai sensi dell'art. 9-bis co. 11 lett. b) del DL 50/2017, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA").

Compensazione orizzontale dell'IVA
A norma dell'art. 10 del DL 78/2009, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale mediante modello F24, vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti), qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti di importo superiore a 5.000 euro annui.
La soglia di 5.000 euro annui, a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 del DL 50/2017, ha sostituito il precedente importo di 15.000 euro.

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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