Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Articolo 17 Dpr n. 633/1972:
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Quinto comma) In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile"l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI
La formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l’estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto) relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici resi a soggetti passivi IVA operanti in qualunque settore. 
Le prestazioni di demolizione sono individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO 2007 43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)
Non rientrano nella lettera a-ter) le prestazioni riconducibili:
-alla preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno (codice 43.12.00),
-le prestazioni di trivellazioni e perforazioni (codice 43.13.00), in quanto non relative ad edifici.

Installazione di impianti (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)
Codici ATECO 2007:
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

Completamento di edifici (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72)
Le prestazioni di completamento di edifici, rientranti nella lett. a-ter), sono individuate dai seguenti codici Ateco 2007:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (con esclusione degli arredi)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
L’Agenzia ha chiarito che la posa in opera di arredi, rientrante nel codice attività 43.32.02, è esclusa dall’applicazione del meccanismo del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento di edifici.

REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO
La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario (art. 1, c. 54, L. 190/2014) che esonera i contribuenti dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione, conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Di conseguenza, nel caso di:
prestazioni rese da un soggetto forfetario: il reverse charge non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l’indicazione «operazione in franchigia da IVA»;
prestazioni rese ad un soggetto forfetario: il fornitore emette fattura in reverse charge; l’acquirente integra la fattura e diviene debitore d’imposta; deve corrispondere l’IVA non potendo esercitare il diritto a detrazione.

La Fatturazione Reverse Charge
-Se l’acquirente è un’altra impresa avviene con il meccanismo del “reverse charge“, mentre
-Se l’acquirente è un privato l’IVA deve essere esposta in fattura.

Il prestatore, emette fattura (nei termini ordinari) senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”. Inserendo anche l’articolo 17, comma 6, DPR n 633/72;
Il committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento (oppure anche successivamente ma comunque entro 15 giorni e con riferimento al mese di ricevimento) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta. Inserisce la fattura nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta. La medesima fattura va poi annotata anche nel registro acquisti per la detrazione dell’imposta assolta. Nel caso in cui il committente effettui soltanto operazioni attive esenti, non avrà la facoltà di detrarsi l’Iva relativa all’acquisto, e quindi si troverà nella situazione di dover versare l’Iva a suo debito relativa all’operazione.

REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO
La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario (art. 1, c. 54, L. 190/2014) che esonera i contribuenti dal versamento dell’IVA e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione, conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Di conseguenza, nel caso di:
prestazioni rese da un soggetto forfetario: il reverse charge non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l’indicazione «operazione in franchigia da IVA»;
prestazioni rese ad un soggetto forfetario: il fornitore emette fattura in reverse charge; l’acquirente integra la fattura e diviene debitore d’imposta; deve corrispondere l’IVA non potendo esercitare il diritto a detrazione. 

Cessione Di Fabbricati Strumentali Con IVA Obbligatoria
Devono scontare obbligatoriamente l’IVA le cessioni di immobili strumentali effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. E’ importante, per poter verificare l’applicazione dell’IVA che si tratti di impresa che ha costruito il fabbricato con l’intento di rivenderlo. Nel caso di cessione di fabbricati strumentali di imprese costruttrici l’operazione è imponibile IVA per obbligo normativo e l’IVA viene esposta in fattura (non si applica, in questo caso il reverse charge).
Al di fuori del caso precedente, la regola generale prevede la cessione di immobili strumentali in esenzione IVA (ex articolo 10 comma 1, n. 8-ter, del DPR n. 633/72). Per evitare la cessione in esenzione IVA, e le sue conseguenze (applicazione del “pro-rata“, agli acquisti degli ultimi 10 anni), è possibile optare per l’imponibilità IVA. In questo caso, l’opzione per l’applicazione dell’IVA può essere richiesta, al momento della stipulazione del rogito notarile. 

L’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.
L'installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni.
La prestazione non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).

L'attività di installazione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) può godere di reverse charge nel caso in cui ’impianto fotovoltaico collocato sul tetto dell’edificio costituisce parte integrante del medesimo.
L'installazioni di impianti fotovoltaici (codice 43.21.01) su terreni (codice 43.21.01) non rientra nel reverse charge di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativa ad edifici: l’impianto è infatti realizzato su un terreno, anche se pertinenziale all’edificio stesso (la realizzazione dell’impianto sul tetto dell’edificio, come già chiarito al par. 1, rientra nel reverse charge, in presenza delle altre condizioni).

 

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