I commi in commento – introdotti durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento – modificano in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all’estero. In particolare, sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano l’assegnazione di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI. Le modifiche introdotte dai commi 975-977 sono volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo, oggi condivise con il Ministero dell’istruzione. Si ricorda che fino al 2017 le scuole italiane all’estero erano regolamentate dalla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’adozione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 – recante disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – ha comportato una riformulazione della normativa settoriale, provvedendo anche esplicitamente all’abrogazione della citata previgente normativa. Nello specifico, il decreto legislativo n. 64 del 2017 si compone di 39 articoli, raggruppati in 6 Capi. Gli articoli 1-13 (Capo I) sono dedicati al sistema della formazione italiana nel mondo, per il quale si prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR (Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che, si ricorda, dal 10 gennaio 2020 è stato ripartito tra due diversi Dicasteri, rispettivamente dell’Istruzione e dell’Università e ricerca). In particolare, l’articolo 3 si occupa dell’articolazione e del coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo, mentre gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente dell’istituzione (ovvero trasformazione o soppressione) delle scuole statali all’estero, e della gestione delle medesime. Gli articoli 6-9 riguardano le scuole paritarie all’estero, le altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all’estero, anche in forma associativa, nonché – con una sostanziale innovazione rispetto al quadro normativo previgente - la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. L’articolo 10 prevede le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell’apprendimento della lingua e cultura italiana, le quali possono essere realizzate anche da enti gestori senza fini di lucro organizzati secondo il diritto locale (articolo 11). L’articolo 12 prevede la possibilità dell’invio di lettori di italiano presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere per collaborare nell’assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. La gestione e la vigilanza (articolo 13) sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocato fuori ruolo dall’Amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico. Il Capo II (artt. 14-17) è dedicato ai profili professionali e alla formazione del personale da inviare all’estero, nonché all’introduzione di un sistema di valutazione nell’ambito della formazione italiana nel mondo – alla quale peraltro si dovrà dare adeguata pubblicità mediante l’istituzione dall’anno scolastico 2017/2018 di una sezione apposita nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola – in tale sezione figureranno i piani dell’offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all’estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, i dati curricolari del personale destinato all’estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell’andamento del sistema scolastico all’estero. Il Capo III (artt. 18-30) disciplina nella prima sezione lo stato giuridico del personale inviato all’estero, e nella seconda sezione (artt. 28-30) i relativi trattamenti economici. Il Capo IV (artt. 31-35) concerne situazioni particolari, e si articola nella sezione prima, dedicata al personale locale nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato, e nella sezione seconda (articoli 34-35), dedicata alla possibilità di prestare all’estero il servizio civile nell’ambito del sistema della formazione italiana nel mondo, nonché al personale in servizio nelle scuole europee, al quale si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. Il Capo V consta del solo articolo 36, che riguarda il Piano per l’innovazione digitale, al quale è previsto concorrano le scuole all’estero amministrate dallo Stato, e anche, eventualmente, le scuole paritarie all’estero, qualora siano in rete con una delle scuole all’estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato. Infine il Capo VI (artt. 37-39) contiene disposizioni di carattere finale, tra le quali la prevalenza della nuova normativa sulle norme dei contratti collettivi. È altresì prevista, contestualmente a un elenco puntuale di abrogazioni, la salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia. Il comma 975, alla lettera a), novella l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo trasferendo al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo. Nel testo vigente, come sopra illustrato, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’istruzione si vedono attribuire 35 unità per ciascuno, mentre la nuova formulazione prevede che il solo MAECI si avvalga di detto personale nel limite complessivo di 70 unità collocate fuori ruolo. La lettera b) del medesimo comma novella il comma 1 dell’articolo 15 - dedicato alla formazione del personale da destinare all’estero - con l’effetto di attribuire al MAECI lo svolgimento delle relative attività, rinvenendo altresì i fondi a valere sui quali organizzare le attività di formazione, e precisamente i fondi previsti all’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017. La lettera c) apporta modifiche all’articolo 19, intervenendo sul comma 2 e sul comma 4, conferisce al MAECI la competenza a svolgere la selezione del personale da destinare all’estero, sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell’istruzione. La lettera d) modifica il comma 2 dell’articolo 20, attribuendo al MAECI anche la fase della destinazione all’estero degli aspiranti collocatisi in posizione utile nelle relative graduatorie. La lettera e), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell’articolo 24, disponendo che il MAECI, sentito il Ministero dell’istruzione, possa inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all’estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. Il numero 2) della medesima lettera e) dispone che, ai fini dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, l’acquisizione del parere del Ministero dell’istruzione da parte del MAECI sostituisca l’atto di concerto tra i due dicasteri, attualmente previsto. La lettera f) intervenendo sulla formulazione dell’articolo 30, comma 1, in tema di servizio presso residenze disagiate, esclude per il personale richiamato l’applicazione delle norme di cui all’art. 114, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri. In base all’art. 144, comma quarto del D.P.R. n. 18/1967 il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell’interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata. Si ricorda al riguardo che la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero è stata adottata con il decreto del ministero degli affari esteri numero 3059 del 26 marzo 2018, per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’estero; La lettera g) modifica il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 35 - dedicato al personale in servizio nelle scuole europee, trasferendo dal Ministero dell’istruzione al MAECI la competenza ad individuare i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regoli modalità e criteri di selezione. La lettera h) adegua la formulazione del testo del richiamato decreto legislativo n. 67/2017 alla nuova denominazione assunta dal dicastero dell’istruzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha provveduto ad istituire, all’art. 1, il Ministero dell’istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca ed ha conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il comma 976 prevede che le disposizioni di cui alle richiamate lettere b), c), d) e g) sopra illustrate trovino applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022. Il comma 977, infine, fissa un termine successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per 2021, a decorrere dal quale il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017 è ricollocato fuori ruolo presso il MAECI - a meno che non abbia optato di permanere nel Ministero dell’istruzione. Viene altresì ribadito che i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo presso il MAECI non potranno eccedere il numero complessivo di 70 unità. È altresì previsto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio le scuole statali all’estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano i contratti di lavoro, già afferenti alle soppresse casse scolastiche, alle disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 64 del 2017 - si ricorda che l’articolo 33 in questione concerne appunto la legge regolatrice dei contratti dei docenti e del personale non docente assunti localmente. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) La rete delle scuole italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:

- 8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo; 

- 43 scuole paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;

- 7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;

- 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 in Unione Europea, 13 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 2 in Asia/Oceania;

- 2 scuole non paritarie con sedi a Smirne e Basilea;

- i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all’estero, la cui gestione rientra nell’ambito delle competenze della Direzione generale per gli Italiani all’estero (DGIT).

Con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, il contingente scolastico del MAECI 607 posti di personale docente (210 unità nelle scuole statali, 30 unità nelle scuole paritarie, 94 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 3 unità su cattedre miste, 143 unità sui corsi e 127 unità sui lettorati), 46 posti di dirigente scolastico (8 unità nelle scuole statali e 38 unità presso le Ambasciate e i Consolati) e 21 posti di personale amministrativo (8 unità sulla scuole statali e 13 unità sui corsi). Nel contingente delle scuole europee figurano, inoltre, 116 unità di personale docente italiano.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020