I commi 984-988 prevedono un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto. È previsto l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi. Il comma 984 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari. Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. infra) e secondo i seguenti contingenti massimi:

a) 800 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L’assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Per le assunzioni (di cui al comma 984) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l’assunzione in base al comma 1 (comma 985). La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

- euro 3.855.298 per l’anno 2021,

- euro 32.318.063 per l’anno 2022,

- euro 58.358.288 per l’anno 2023,

- euro 103.346.347 per l’anno 2024,

- euro 151.510.382 per l’anno 2025,

- euro 187.987.418 per l’anno 2026,

- euro 195.007.907 per l’anno 2027,

- euro 196.566.668 per l’anno 2028,

- euro 199.622.337 per l’anno 2029,

- euro 202.387.875 per l’anno 2030,

- euro 204.480.113 per l’anno 2031,

- euro 205.659.245 per l’anno 2032,

- euro 206.733.517 per l’anno 2033,

- euro 208.639.130 per l’anno 2034,

- euro 210.838.415 per l’anno 2035,

- euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036.

Il comma 986 autorizza inoltre - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a:

- euro 4.116.000 per l'anno 2021,

- euro 2.590.800 per l’anno 2022,

- euro 7.510.280 per l’anno 2023,

- euro 7.422.830 per l’anno 2024,

- euro 5.915.870 per l’anno 2025.

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 984 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (comma 987). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 988).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020