ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ SEMPLICE prima formula
Con la presente scrittura privata i sottoscritti:
Sig. ……………......., nato a …………..... il ……….......ed ivi residente in via ……………..... n. ...., professione ……………......., codice fiscale: …………………
Sig. ………………....., nato a ……………...... il …………....... e residente a ……………...... in via …………..... n. ...., professione ………………......, codice fiscale: ………………
convengono e stipulano quanto segue con decorrenza dal ……….......


1) i Sigg. ..... e ..... costituiscono la società semplice “......................................”, con lo scopo di provvedere in comune tra loro all'esercizio ………………, con sede in  .......... via .................., n. .....;
2) La Società ha sede a ………………..... in via ………....... n. .....;
3) Il capitale sociale di Euro …………. è suddiviso in parti uguali fra i due predetti Soci ed è già stato conferito in precedenza, nel modo seguente:
4) La Società avrà la durata fino al 31 dicembre …….....;
5) L'Amministrazione della Società spetta disgiuntamente ai due Soci, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; la straordinaria amministrazione spetterà invece congiuntamente ai soci. La rappresentanza in giudizio della Società spetta al socio ...............;
6) Ai Soci amministratori non spetta alcun particolare compenso, ma solo il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio del mandato;
7) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio dovrà essere redatto un rendiconto da sottoporre all'approvazione dei Soci.
Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre ….....;
8) Gli utili risultanti dal rendiconto di cui è detto al punto 7), previo accantonamento di un ……..% da destinarsi a fondo di riserva, saranno ripartiti in parti uguali fra i soci, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Società;
9) Nel caso in cui dal rendiconto di cui è detto al punto 7) dovesse risultare una perdita, la parte di questa eccedente la riserva ordinaria eventualmente esistente sarà reintegrata mediante versamenti dei soci, in parti uguali, da effettuarsi entro 30 gg. dall'accertamento dell'esistenza della perdita;
10) Nel caso di recesso di un Socio, possibile solo con il consenso dell'altro Socio o per giusta causa ex art. 2285, comma 2, questi dovrà liquidare al Socio recedente la sua quota di utili maturati. Al Socio recedente dovrà inoltre essere rimborsata la sua quota di capitale conferita. In sede di liquidazione della quota del Socio recedente, in luogo della restituzione dei beni in natura conferiti all'atto della costituzione della Società, il Socio restante potrà decidere di rimborsare, invece, interamente in denaro la quota del capitale del Socio recedente. La quota del Socio recedente, comprensiva di capitale ed utili, dovrà essere liquidata entro 30 giorni dall'accettazione del recesso o dal ricevimento della dichiarazione di recesso per giusta causa, e dovrà essere pagata entro i 90 giorni dall'avvenuta liquidazione. Il Socio restante dovrà decidere se continuare la Società, previa costituzione della pluralità dei Soci, oppure se porla in liquidazione.
Il Socio recedente, per un periodo di almeno due anni dalla data del recesso, non dovrà, senza consenso scritto del Socio restante, esercitare in ............. , in proprio, attività concorrente con quella esercitata dalla Società semplice;
11) Nel caso di morte di un Socio, la sua quota dovrà essere liquidata e versata agli eredi con le medesime modalità previste al precedente punto 10).
È facoltà del Socio superstite decidere:
a) la continuazione della Società, con gli eredi del “de cuius”, nel caso in cui questi siano in grado di eleggere a loro legale rappresentante una persona esperta nell'esercizio della
professione di …...... o di quella di ……....... e questi vi acconsentano;
b) ricostituire la richiesta pluralità dei Soci, mediante ammissione nella Società di un nuovo Socio, estraneo agli eredi del “de cuius”;
c) porre in liquidazione la Società.
12) Nel caso di liquidazione della Società, le relative operazioni verranno affidate ad un Liquidatore da nominarsi dai Soci, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di
………..... L'opera del liquidatore verrà remunerata con un compenso da fissarsi dai soci, all'atto della sua nomina.
13) Nel caso di divergenza nell'interpretazione od applicazione dei presenti patti sociali, i soci si impegnano, ora per allora, per sé e per i propri aventi causa, a ricorrere al lodo insindacabile di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai due precedenti o, in difetto di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………......
14) Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
15) Le spese di questo atto rimarranno a carico esclusivo della costituenda Società.
Letto, approvato e sottoscritto.
………......, lì ………….......
Firma ………………………
Firma ………………………

N...... Repertorio
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

 

Vai agli oltre 600 modelli gratuiti di lettere, fac simili e dichiarazioni selezionati su misura per te ! 

 

Fac simile Atto costitutivo di società semplice 2:
In data .../.../...., a ......................... i signori:
........................(Cognome e Nome), nato a...................., il .............., con residenza a ................, in via............................................n......., Codice fiscale.........................................;
........................(Cognome e Nome), nato a...................., il .............., con residenza a ................, in via............................................n......., Codice fiscale.........................................;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) E’ costituita tra essi una società semplice che non svolge attività commerciale.
Art. 2) La società ha come ragione sociale….............................……….
Art. 3) La società ha sede in............................via................................n.............
Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e locali destinati all’esercizio dell’attività sociale.
Art. 5) La società ha per oggetto........................................................................
La società potrà svolgere altre attività ad essa accessorie.
Art. 6) Il capitale sociale è di .........................................€ così conferito:
socio.......................................€.................... (....%)
socio.......................................€.................... (....%)
I conferimenti, tutti in denaro, sono già stati completamente eseguiti.
I soci, inoltre, si obbligano a prestare personalmente la propria opera, per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art. 7) La gestione e l’amministrazione della società spetta ad entrambi i soci disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i soci hanno la rappresentanza della società.
Art. 8 ) La durata della società è fissata per ..................... anni, fino al....................
Essa si intende prorogata tacitamente per altri...............qualora almeno.............. mesi prima della scadenza non venga data disdetta da uno dei soci all’altro mediante lettera raccomandata.
Art. 9) Al termine di ogni anno solare e per la prima volta il ................. verrà redatto un rendiconto dai soci amministratori. Tale rendiconto sarà comunicato ai soci entro ............... mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 10) Gli utili netti risultanti dal rendiconto annuale saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al patrimonio, Eventuali perdite saranno sopportate dai soci sempre in proporzione alla loro partecipazione al patrimonio.
Art. 11) Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di società semplice.

Codice Civile - Libro Quinto Del lavoro - Titolo V - Delle società - Capo II - Della società semplice
Art. 2251. Contratto sociale.
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Art. 2252. Modificazioni del contratto sociale.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Modello standard atto costitutivo società a responsabilità limitata semplificata srls

Fac simile atto costitutivo e statuto s.a.s.

Cessione quote societarie fac simile