Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
In passato si riteneva che la colpa di padroni e committenti derivasse da una loro negligenza nella scelta dei sottoposti (c.d. culpa in eligendo) o nella loro sorveglianza (c.d. culpa in vigiliando).
Le teorie più recenti, invece, la riconducono al principio "cuius commoda et eius incommoda": chi ha il beneficio dell'opera dei sottoposti ne sopporta anche i rischi.
La norma si applica ad ogni caso in cui esista un rapporto di preposizione che si realizza quando un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui come ad esempio in un rapporto di lavoro subordinato.
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