Molte aziende invece che acquistare un'auto aziendale preferiscono autorizzare i propri amministratori all’utilizzo della propria auto rimborsandogli le spese.

Il rimborso chilometrico per l’utilizzo dell'autovettura privata da parte dell’amministratore di una srl - per effettuare degli incarichi relativi alla gestione dell’impresa - è deducibili in capo alla società purché sussista un'autorizzazione da parte della stessa e nei limiti del costo sostenuto per l’utilizzo di autovetture di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali calcolato applicando le tariffe ACI corrispondenti al tipo di autovettura utilizzata al numero di chilometri percorsi per lo svolgimento della trasferta fuori dal comune di residenza.

Questo rimborso spese chilometrico è deducibile indipendentemente dal fatto che l'amministratore della società percepisca un compenso per il suo operato.

La disciplina fiscale sul rimborso chilometrico dei costi auto è contenuta nell’articolo 95, comma 3 del TUIR che prevede: "se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel".

Stante a quanto statuito dall'articolo 95, comma 3 del Testo unico, in pratica per poter dedurre il costo chilometrico legato all’uso di una autovettura da parte dell’amministratore di una società occorre che:

- L’auto utilizzata sia di proprietà dell’amministratore o sia stata noleggiata per una specifica trasferta;

- L’auto utilizzata abbia una potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se alimentata a benzina e a 20 cavalli fiscali se alimentata a gasolio;

-L’amministratore sia stato autorizzato dalla società all’utilizzo dell’auto dietro rimborso;

-L’importo del rimborso venga commisurato al numero dei chilometri percorsi e valorizzati secondo le tabelle ACI avuto riguardo alla percorrenza e al tipo di auto utilizzata;

-Le trasferte siano documentate da un'apposita scheda che contenga il massimo dettaglio possibile in relazione alla trasferte documentate anche in base alla motivazione della stessa.

 

Trattamento fiscale del rimborso chilometrico in capo all'amministratore.

La rilevanza fiscale del rimborso chilometrico dipende dal luogo in cui la trasferte viene effettuata.

- Le trasferte effettuate nel comune concorrono a formare il reddito dell’amministratore (Vedi quanto stabilito dall’art. 51 comma 5 del Tuir);

- Le trasferte effettuate fuori dal comune di residenza dell'amministratore non concorrono a formare il  reddito dell’amministratore, purché rientrino nei limiti fissati dalle tariffe ACI.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 26-01-2017

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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