Le PMI innovative ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 sono tenute:

-al deposito della certificazione relativa al bilancio d’esercizio e all’eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.
-ad aggiornare con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
-ad attestare - entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio - il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Con circolare MISE Protocollo n. 275367 del 4 dicembre 2020 - in risposta alle Camere di Commercio e in particolare agli uffici del registro imprese - il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che la richiesta di certificazione di bilancio, prevista per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa ottenersi con le modalità dell'art 2409 bis commi 1 e 2 del codice civile.

Questo vuol dire che risulta valida se ottenuta:
-ai sensi del comma 1 dell'art 2409 bis nominando un revisore legale persona fisica o una società di revisione
-ai sensi del comma 2 dello stesso articolo affidando quanto prescritto al collegio sindacale composto da revisori legali

in quanto in entrambi i casi di tratta di "Revisione legale dei conti".

Si ricorda che la certificazione, redatta da un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.

 

Per maggiori informazioni e consulenze scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., società di consulenza strategica operativa su tutto il territorio nazionale.

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