Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

  • Disegni o modelli che non soddisfano i requisiti di novità e/o sono privi del carattere individuale.
  • Disegni o modelli considerati rispondenti esclusivamente alle funzioni tecniche di un prodotto. Tali caratteri tecnici o funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di Proprietà Intellettuale come brevetti per invenzioni e per modelli di utilità o informazioni aziendali riservate (art.1 C.P.I.); o anche con il diritto d’autore, a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico. Spesso però accade che un nuovo prodotto unisca miglioramenti funzionali a caratteristiche estetiche innovative. Si pensi per esempio a un nuovo telefono cellulare: mentre il telefono può essere il risultato di una serie di miglioramenti delle componenti elettroniche e può, di conseguenza, essere protetto attraverso uno o più brevetti, la forma originale del telefono potrebbe essere registrata come modello. È, dunque, possibile richiedere entrambi i tipi di protezione, pur trattandosi dello stesso prodotto (in tal caso però dovranno essere presentate due distinte domande).
  • Disegni o modelli per i quali le caratteristiche dell’aspetto del prodotto, devono essere necessariamente replicate nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto, in cui il disegno è incorporato o al quale è applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione; sono però registrabili i disegni o modelli che hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
  • Disegni o modelli che incorporano simboli o emblemi ufficiali protetti, come ad esempio la bandiera di un Paese.
  • Disegni o modelli ritenuti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
  • Disegni contenenti speciali denominazioni o segni destinati a distinguere i prodotti, la cui protezione può essere conseguita solo con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.

I marchi collettivi

I marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 C.P.I.

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il deposito del disciplinare può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.

I marchi di garanzia o certificazione

I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D’USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.

Seguono le regole generali del marchio relativamente alla novità, liceità e capacità inventiva. Anche i marchi di garanzia o certificazione hanno una validità settoriale (come classi della Classificazione di Nizza devono essere indicati i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio) e territoriale (per una tutela su tutto il territorio dell’UE, è possibile presentare domanda direttamente sul sito dell’EUIPO)  alla parola EUIPO inserire il link https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks )

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi; tuttavia è necessario ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.

Nella domanda va indicato chiaramente il tipo di marchio per cui si effettua il deposito (quindi marchio di garanzia o certificazione); la domanda deve riguardare i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio, pertanto devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti.

Insieme alla domanda deve essere depositato il regolamento d’uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve contenere:

  • la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
  • le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
  • le condizioni d’uso del marchio di certificazione;
  • le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.

Il deposito del regolamento d’uso può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

Dichiarazione di intento novità. A decorrere dal 01 gennaio 2020 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12-septies, D.L. 34/2019, l’esportatore abituale che ha l’intenzione di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA deve solo trasmettere esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate  - che rilascerà apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione - la nuova dichiarazione di intento.

Ricordiamo che per "esportatore abituale", si intende il soggetto passivo IV che nell’anno solare precedente, oppure negli ultimi 12 mesi, ha registrato cessioni all’esportazione o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume di affari complessivo.

Le operazioni da considerare e da confrontare con il totale del volume di affari al fine di verificare il superamento della soglia del 10% sono le seguenti:

Il marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato ogni 10 anni all’infinito. Si considera come data di scadenza del decennio l’ultimo giorno del mese della data di deposito originaria.

Il marchio deve essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione; si può presentare una domanda di rinnovo di un marchio già da 12 mesi prima della sua scadenza.

Si può rinnovare con  un ritardo fino a 6 mesi pagando la mora. Oltre questa data il marchio non più è rinnovabile e va presentata una nuova domanda di marchio primo deposito.

La data da cui decorre la validità del rinnovo è la data di scadenza della registrazione precedente (vedi FAQ: Da quando inizia la tutela del marchio? Risposte alle domande più frequenti - Caratterische del marchio)

Il marchio deve essere identico a quello che si rinnova. Non si possono apportare modifiche: non si può cambiare la grafica e non si possono aumentare le classi. L’unica operazione possibile in sede di rinnovo è la riduzione delle classi.

Il marchio deve essere rinnovato dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data del deposito della domanda di rinnovazione (ciò significa che il marchio originariamente depositato e registrato a favore di un titolare può essere rinnovato da un diverso soggetto se questi, nel frattempo, ne sia diventato il legittimo proprietario). L’UIBM non verifica la titolarità di un marchio, presumendo che chi presenta la domanda di rinnovo sia legittimato al  deposito.

In caso di marchi aventi più titolari il rinnovo può essere richiesto da uno solo dei titolari.

Se una parte del marchio è stata venduta (cessione parziale) ciascun comproprietario è tenuto a depositare la richiesta di rinnovo per i prodotti o servizi di sua competenza.

 

Registrare un cambiamento

Per ottenere un cambiamento anagrafico, di titolarità o altri atti rilevanti nella raccolta delle domande e titoli di proprietà industriale (banca dati) occorre depositare una istanza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le modifiche possono riguardare

  • tutti i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni/modelli, varietà vegetali ecc.) depositati, concessi o registrati a livello nazionale
  • marchi internazionali
  • traduzioni nazionali di brevetti europei.

Le istanze sono denominate:

  • per annotazione, in caso di variazioni anagrafiche , rinunce o limitazioni
  • per trascrizione, in caso di trasferimenti di titolarità dei diritti di proprietà industriale

Attenzione: qualora si debbano apportare modifiche sostanziali ad un marchio ovvero si intenda ampliarne la tutela (numero delle classi o elenco dei prodotti/servizi), è necessario effettuare un nuovo primo deposito che segue in tutto le regole del primo deposito.

I diritti di uso di un marchio sono validi esclusivamente nel territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione. Dato il valore e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è nell'interesse dell'impresa registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d’uso.

I modi per farlo sono tre:

  • attraverso una registrazione di Marchio Europeo (con validità su tutta l’UE)
  • attraverso una serie di registrazioni nazionali: la domanda di registrazione va presentata all’Ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere la protezione, seguendo la procedura prevista da ogni singolo Ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse (alcuni Paesi esigono i servizi di un consulente di marchi iscritto all’albo di quel Paese)
  • attraverso una registrazione di Marchio Internazionale.

 

Marchio Europeo (con validità su tutta l’UE)

Il marchio europeo è un marchio che ha validità su tutti i Paesi dell’Unione Europea (e si estende automaticamente ai nuovi ingressi). È un marchio che una validità su tutto il territorio UE unitariamente inteso, quindi deve poter essere valido in tutti i Paesi dell’Unione, non è possibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri.

Anche per i marchi unitari devono essere rispettate le regole sulle caratteristiche del marchio, i requisiti di novità, capacità distintiva, liceità ecc. (art. 7 del Regolamento (UE) 2015/2424) che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali, e la Classificazione di Nizza.

È possibile richiedere un marchio europeo con validità su tutti i paesi dell’Unione Europea effettuando il deposito direttamente sul sito internet dell’ufficio europeo EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/  

Se si presenta una domanda in Italia e poi si effettua l’estensione entro 6 mesi dal deposito nazionale italiano, la data del marchio esteso a livello europeo coincide con quella del deposito nazionale.

Il marchio dell’Unione europea è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Costo del Marchio Europeo

DEPOSITO TELEMATICO: 850€ per una classe + 50€ la seconda+150€ per ogni classe aggiunta oltre la 2^.

DEPOSITO CARTACEO: 1.000€ per una classe + 50€ la seconda+150€ per ogni classe aggiunta oltre la 2^.

 

Marchio Internazionale

Non esiste un marchio con validità internazionale, in tutto il mondo.

Per i Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid è possibile procede ad una ESTENSIONE INTERNAZIONALE DEL MARCHIO nazionale attraverso l’ufficio WIPO.

Per i Paesi che non hanno aderito al Sistema di Madrid (o comunque se preferito), si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Il marchio internazionale è una estensione a livello internazionale di un marchio nazionale.

Può essere esteso il marchio italiano e il marchio europeo. La procedura di estensione si fa attraverso l’ufficio in cui è stato effettuato il primo deposito: se si estende un marchio depositato in Italia, la richiesta si fa con le modalità sotto riportate, se si estende un marchio europeo, bisogna rivolgersi all’EUIPO.

Il deposito dell’estensione di marchio nazionale italiano (primo deposito UIBM) si effettua in Camera di Commercio CCIAA (Procedura di estensione internazionale del marchio italiano tramite la WIPO – con deposito in CCIAA)

L’estensione si può fare in qualsiasi momento. Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente.

Se l’estensione è effettuata entro 6 mesi dal deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

Costo del marchio internazionale

Dipende dai paesi in cui si vuole tutelare il marchio.

Si paga una tassa fissa amministrativa di intermediazione per la WIPO + le tasse previste da ogni singolo Paese in cui si decide di richiedere la tutela.

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/

Moduli pubblicati nel sito WIPO

Per conoscere tutta la modulistica relativa alle varie tipologie di moduli pubblicati sul sito WIPO, corredati da note per il deposito e istruzioni per la loro compilazione: http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ .

 

Le indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 del CPI.

La tutela riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente.

La disciplina ha la duplice funzione di tutela delle produzioni tipiche del territorio e dei consumatori a non essere ingannati. Vieta quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.

 

Sistema di Lisbona

Il Sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine permette, attraverso un'unica registrazione, di ottenere la protezione di una denominazione di origine nelle parti contraenti dell'Accordo di Lisbona (http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/).

Parti Contraenti dell’Accordo di Lisbona

Ad oggi le Parti Contraenti l’Accordo di Lisbona sono:

Algeria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica democratica di Corea, Francia, Gabon, Georgia, Grecia, Haiti, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Messico, Montenegro, Marocco, Nicaragua, Perù, Portogallo, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Macedonia, Togo, Tunisia, Turchia. L’elenco aggiornato delle Parti Contraenti è reperibile al seguente link: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10

Modalità di deposito della domanda 

Al fine di ottenere la registrazione internazionale è richiesta la seguente documentazione:

  • Istanza in bollo diretta al'’Ufficio nazionale al fine dell’inoltro a WIPO/OMPI della domanda di registrazione ai sensi e per gli effetti dell’Atto di Ginevra;
  • Domanda di registrazione internazionale su Modello AO/1 (versione in Lingua inglese o francese) fornito da WIPO/OMPI (http://www.wipo.int/lisbon/en/forms/) in duplice copia (2 originali);
  • Copia delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla concessione di protezione della denominazione d'origine;
  • ricevuta del versamento della tassa internazionale (http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/lisbon.html ) a favore di WIPO/OMPI, qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso (gli importi sono espressi in franchi svizzeri);
  • qualora il richiedente decida di avvalersi di un rappresentante professionale (mandatario o avvocato) ai sensi dell’art. 201 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dal versamento di € 34,00 tramite F24.

Detta documentazione dovrà essere indirizzata alla Divisione VIII ( Marchi, Disegni e Modelli) - UIBM  che provvederà all’inoltro presso WIPO/OMPI. Si evidenzia che, se uno o più Stati rifiutano la registrazione, questa rimane efficace negli altri Stati designati, dove non si sono avute contestazioni.

Bollettino e Banca dati

Le registrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale ( http://www.wipo.int/lisbon/en/bulletin/)  e possono essere ricercate attraverso la banca dati Lisbona Express: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp.

La Conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo atto dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, che si è svolto dal 11 al 21 maggio 2015, ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15625.

L’Opposizione (modulistica cartacea tramite il link Opposizione oppure tramite il Servizio On Line) è il procedimento amministrativo con il quale il soggetto legittimato, titolare di marchi anteriori o di diritti anteriori, può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale depositato da un terzo, ritenuto registrabile (o di annullarne gli effetti nei casi specifici di registrazione internazionale estesa all’Italia o di registrazione nazionale anticipata per richiesta di estensione della protezione del marchio all’estero, ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi).

Lo strumento dell’opposizione dà la possibilità di intervenire a livello amministrativo con un procedimento più rapido, agevole e pratico, per far valere dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi ( e non dinanzi al giudice ordinario), alcuni impedimenti alla registrazione del marchio.

Il procedimento di opposizione consente un notevole risparmio di tempo e di denaro, con il vantaggio di avere un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso, e, quindi, di consentire all’imprenditore di difendere il proprio marchio al quale ha dedicato anni di lavoro, investimenti ed ingegno e che si trova ad essere “attaccato” da una domanda depositata successivamente, perché il titolare di tale domanda successiva vuole svolgere un’azione parassitaria.

 

Ricorso alla Commissione per rigetto della domanda

Istruzioni per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ai sensi dell’art. 135 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10/2/2005 e successive modificazioni – C.P.I.) è possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono, totalmente o in parte, una domanda o una istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal codice medesimo.

Il ricorso deve essere presentato secondo le seguenti modalità:

Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato alla Commissione dei Ricorsi presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19, 00187 Roma.

Deve essere notificato, ai sensi dell’art. 136, comma 1 C.P.I. sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia ai controinteressati, ai quali l’atto direttamente si riferisce, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o avvia avuto conoscenza dell’atto impugnato o – per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale – dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche (da effettuarsi tramite ufficiale giudiziario e, comunque secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente in materia) deve essere inviato:

  • attraverso il portale di servizio online https://servizionline.uibm.gov.it. In tal caso l’utente, per poter fruire del servizio deve avere un casella di posta certificata ai sensi della normativa vigente in materia;
  • mediante plico postale raccomandato, indirizzato alla Commissione dei Ricorsi – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise 19 – 000187 Roma, entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata.

Unitamente all’originale devono essere depositate 3 (tre) copie del ricorso (con gli eventuali allegati), salva la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.

Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di € 518,00 effettuato sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma a favore del capitolo 3602 – capo X -, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Alla somma di € 518,00 vanno aggiunti € 8,85 nel caso in cui l’utente desideri ricevere copia conforme della sentenza della Commissione.

L’attività della Commissione dei Ricorsi

La Commissione dei Ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi che richiedono particolari conoscenze tecniche. La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), eventualmente i tecnici, scelti dal Presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

I disegni o modelli sono disciplinati dagli articoli da 31 a 44 del CPI.

 

Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

La tutela riguarda l’aspetto esteriore nel suo insieme e non scritte. Se ci sono delle scritte, queste non vengono tutelate. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Il periodo di protezione del disegno o modello dura 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e può essere rinnovata, pagando la tassa di mantenimento in vita, per 4 quinquenni, fino ad un totale massimo di 25 anni.

La tutela vale solo nel Paese a cui si fa richiesta. Oltre alla presentazione della domanda per la tutela in Italia, è possibile chiedere una tutela con validità su tutto il territorio dell’UE con domanda alla EUIPO, o chiedere una tutela in tanti Paesi stranieri direttamente presentando domanda alla WIPO.

La domanda, con la documentazione allegata, viene posta immediatamente a disposizione del pubblico, a meno che il richiedente non ne abbia escluso l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito o dalla data della priorità (inaccessibilità).

La domanda può essere presentata per un solo disegno o modello oppure per più disegni o modelli (MULTIPLO), purché questi appartengano alla stessa “classe” della Classificazione di Locarno (ad esempio le collezioni).

L’art. 7-quater, comma 19, D.L. n. 193/2016 ha introdotto modifiche in merito ai termini di versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap modificando l’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001.
Con la modifica soprariportata dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001 è previsto che:
-il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza, 16 giugno) dell’anno di presentazione della dichiarazione;
-in caso di liquidazione/trasformazione/scissione/fusione, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
-il versamento del saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
-le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2017.

 

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D.P.R. 435/2001 Art. 17 - Razionalizzazione dei termini di versamento
1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche, .......
Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è quindi necessario fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di approvazione del bilancioSe il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, ma il contribuente si avvale della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Cosa succede qualora in ipotesi di prima convocazione l’assemblea vada deserta e il bilancio viene approvato in seconda convocazione ?

È necessario guardare alla data della seconda convocazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.54 del 19.6.2002, nel caso di prima convocazione deserta e seconda convocazione nei termini dei 180 giorni (qualora una società abbia optato per tale termine):

-qualora la società approvi il bilancio in seconda convocazione ma entro il termine stabilito, in questo caso rileverà tale seconda data (es. prima convocazione deserta il 10 maggio, seconda convocazione 10 giugno, si verserà entro il 31 luglio);


- qualora invece la seconda convocazione sia successiva al termine fissato per l’approvazione del bilancio, rileverà la prima convocazione (es. prima convocazione deserta il 10 giugno, seconda convocazione il 10 luglio, le imposte dovranno essere pagate entro il 31 luglio).

 

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