Dal 1 luglio 2022 è entrata in vigore (con alcune eccezioni) l’obbligo di fatturazione elettronica forfettari (soggetti titolari di partita iva aderenti al regime forfettario).

Sono esclusi dall'obbligo di FE i forfettari con ricavi inferiori a 25mila euro.

Emissione della fattura elettronica
Alla base della fatturazione elettronica c’è un software che codifica il documento fiscale in linguaggio XML e che lo invia al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Attenzione a compilare sempre il campo “Codice Destinatario”. Questo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico (codice univico, codice SDI) che avrà comunicato il cliente. Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo Pec come indirizzo telematico a cui ricevere la fattura, il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “Pec destinatario”, andrà riportato l’indirizzo Pec comunicato dal cliente. Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”. Per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea) e per i clienti esteri extra UE nel campo campo “Codice Destinatario” va indicato il codice destinatario con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
Per la compilazione della fattura elettronica si fare presente che l'Agenzia delle Entrare nell'apposita sezione Fatture e Corrispettivi del Fisconline mette a disposizione gratuitamente una serie di servizi tra cui:
-la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
-trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle Entrate;
-memorizzazione trasmissione i dati dei corrispettivi;
-censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Il codice natura da indicare nella FE è N2.2 (la conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022) e per le fatture di importo superiore a 77,47 euro scatta l’obbligo per i forfettari di pagare il bollo e per tale motivo va valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale” nel tracciato record della fattura elettronica. Si ricorda che la fattura elettronica deve essere inviata telematicamente allo SDI entro 12 giorni dalla data di emissione presente sul documento.

Dicitura obbligatoria (come nelle fatture cartacee)
“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”

Ricezione della fattura elettronica
Le fatture elettroniche possono essere ricevute mediante le seguenti modalità:
-casella di posta certificata (PEC)
-area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
-software di fatturazione

Conservazione della fattura elettronica
Le fatture elettroniche devono rispettare la conservazione digitale pari a 10 anni, al fine di mantenere il valore legale del documento.

La misura in commento è stata approvata dal Consiglio dei Ministri (Cdm) il 13 aprile 2022 e rientra nel decreto legge finalizzato all’attuazione di 45 obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), pianificati per metà 2022. Il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
-soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
-soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
-soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Attenzione il decreto introduce anche le sanzioni per il mancato utilizzo del POS dal 30 giugno 2022.

01 luglio 2015 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali verso la Pubblica amministrazione compresi gli enti locali.

01 gennaio 2019 è stata estesa alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti privati (partite Iva e consumatori finali) residenti e stabili in Italia;

01 luglio 2022 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i regimi forfettari che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000;

Dal 01 gennaio 2024 l'obbligo di e-fattura sarà esteso anche ai regimi fino ad ora esonerati.

 

 

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