Fatturazione elettronica anche per l'estero. La legge di Bilancio 2021 ha previsto - a partire dal 1° luglio 2022 - l’utilizzo di un unico canale di trasmissione - il Sistema di Interscambio - per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’esterometro.
Regole IVA estero per la fatturazione elettronica in formato XML e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario. Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, natura operazione codice N2.2 “acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
-TD17 documento elettronico per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
-TD18 documento elettronico che si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
-TD19 documento elettronico per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Attenzione l’invio a SDI del file xml con il codice “XXXXXXX” deve considerarsi “un rigo dell’esterometro”, e non una fattura. Il documento che ha natura legale e fiscale di “fattura” è quello che è stato inviato al cliente, e non la fattura elettronica XML. Così l'imposta di bollo deve essere apposta sulla copia cartacea del documento e non liquidata tramite SDI.
Attenzione novità per gli acquisti dall'estero per importo non superiore a 5mila euro.
L'articolo 12 D.L. 73/2022, Decreto Semplificazioni pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022, ha previsto che le operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, qualora l’importo della singola operazione non sia superiore a 5.000 euro sono escluse - dal 01 luglio 2022 - dal nuovo adempimento e sono quindi esonerate dall'esterometro.
Riepilogando dal 01 luglio 2022 tutte le fatture da e per l’estero vengono trasmesse attraverso lo SDI:
-Quanto alle fatture emesse, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e quindi entro 12 giorni dall’operazione, oppure entro i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni (per esempio, in caso di fattura differita);
-Quanto alle fatture di acquisto ricevute, la trasmissione va effettuata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento o di effettuazione dell’operazione - salvo esonero per importi non superiori a 5mila euro.
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