L’articolo 2, commi da 29 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede per i contribuenti la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi maturati fino alla medesima data.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011, recante “Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti”, disciplina, all’articolo 1, “l’opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi diversi di cui alle lettere da cbis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del medesimo testo unico maturati fino alla data del 31 dicembre 2011”.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle predette somme tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36/E
(download .pdf) del 19 aprile 2012, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • "1133” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
  • “1134” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
  • “1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
  • “1064” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”.


In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Per i codici tributo 1133, 1134, e 1135 il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA. Per il codice tributo “1064” il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e il campo “anno di riferimento” sono valorizzati rispettivamente con il mese e l’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato “00MM” “AAAA”.