1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. (Attenzione stiamo parlando della check list per la composizione negoziata della crisi come ad esempio 1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? 1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) ? 3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali ? 3.9. Il piano appare credibile ? 4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici ? )

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Conseguenze mancanza adeguati assetti

Ricorso abusivo al credito codice della crisi

Ammodernamento degli adeguati assetti gestionali

Formazione finanziata per gli adeguati assetti delle PMI

Assurance e Asseverazioni: La fiducia nelle informazioni aziendali

Importanza del monitoraggio e controllo continuo degli adeguati assetti aziendali

Progettazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? Tu imprenditore te lo sei mai chiesto?

Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

 

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