La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3581 dell’8 febbraio 2024, ha confermato l’importanza della fattura commerciale come strumento probatorio nei rapporti commerciali. Questa sentenza ha chiarito che la fattura non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un contratto anche nei confronti del destinatario, a condizione che venga accettata e annotata correttamente nelle scritture contabili.

"La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell' esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili".

Contenuto della Sentenza: La sentenza della Corte di Cassazione, numero 3581 dell’8 febbraio 2024, riguarda l'efficacia probatoria della fattura commerciale e chiarisce il suo ruolo come prova documentale nei rapporti commerciali.

Valore probatorio della fattura: La fattura commerciale, se non contestata e debitamente annotata nelle scritture contabili, ha valore probatorio non solo nei confronti dell'emittente, ma anche nei confronti del destinatario della prestazione indicata nella fattura stessa.

Principio di confessione: La sentenza conferma il principio secondo cui l'annotazione contabile di una fattura regolarmente emessa e non contestata costituisce una forma di confessione in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante.

Caso affrontato dalla Corte: La Corte ha esaminato un caso in cui una società di smaltimento di rifiuti aveva emesso una fattura per prestazioni svolte, la quale era stata accettata senza contestazioni dal destinatario e annotata nelle scritture contabili di quest'ultimo. Tuttavia, in seguito, il destinatario aveva contestato le prestazioni in fase di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'emittente.

Decisione della Cassazione: La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'emittente della fattura, sostenendo che l'annotazione contabile della fattura costituiva una forma di prova scritta dell'esistenza del rapporto contrattuale e del credito derivante dalle prestazioni indicate nella fattura stessa.

 

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