Sono in cassa integrazione, come mi devo regolare col mantenimento della mia ex moglie e dei miei figli? Ho anche una carta prepagata con iban a me intestata, è pignorabile anche se prepagata? Modalità e tempi per una eventuale ingiunzione, mi permetterebbero in caso di spendere le somme, prima che venga bloccata?

 

L’obbligo di pagare regolarmente il mantenimento non viene meno automaticamente in caso di perdita del lavoro o cassa integrazione o qualsivoglia altra variazione economica; occorre sempre chiedere una modifica del provvedimento giudiziale che ha sancito l’assegno, dando prova della diversa situazione economica. L’obbligo di mantenimento non ha natura contrattuale, si basa sulla legge ed è disposto o comunque omologato da un provvedimento di un Giudice. Non ci si può arbitrariamente sottrarre all’obbligo di mantenimento, per il cui inadempimento sono previste conseguenze sia in sede civile che penale, potendo il soggetto obbligato sia subire pignoramenti che essere denunciato.

Quanto alla carta prepagata, le somme cui fa capo sono pignorabili seppur nei medesimi limiti in cui si può pignorare un conto corrente (oltre € 1370 circa e per le somme che vengono accreditate successivamente al pignoramento se sono redditi o pensione fino a un quinto).

Prima di un pignoramento deve sempre arrivare un atto di precetto, per mandare un precetto occorre avere ottenuto e notificato anche un titolo (ad es. decreto o sentenza) quindi ci sarebbero i tempi per prelevare somme prima che il conto sia pignorato! In ipotesi di mantenimento, il titolo è costituito dal provvedimento giudiziale che lo determina.

Risposta al quesito a cura dell’Avv.  Andrea Cruciani