La Nuova Sabatini è stata prorogato dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 e dal 02 gennaio 2017 si sono potuto ripresentare le domande dell’agevolazione "Sabatini Ter", ovvero la misura economica per le imprese introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 63 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e prorogata con la Legge di Bilancio 2017.

La Nuova Sabatini 2017 prevede la possibilità, per le imprese che presenteranno domanda entro i termini e nelle modalità stabilite, di accedere a finanziamenti a tasso agevolato con copertura statale. L'agevolazione in pratica si sostanzia nella:


- Concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa;
- Riconoscimento di un contributo in conto interessi, da parte del MISE, determinato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento effettuato ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75%.

Questo contributo in conto interessi dovrà essere rilevato nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, o nella voce C.16 “Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti. Tale contributo deve essere rilevato poi per competenza e non per cassa.

Fiscalmente, il contributo è considerato ricavo secondo il disposto dell’articolo 85, comma 1, lettera h) e non rileva ai fini IRAP.

Le scritture contabili da eseguire in contabilità:

- All’atto dell’acquisto del bene oggetto di finanziamento l'azienda rileverà la relativa fattura come segue:

Diversi                                                                                       a Debiti vs fornitore (SP)

Impianti (SP)

Erario c/Iva (SP)

- All’ottenimento del finanziamento l’azienda rileverà l’incasso del prestito e il debito verso l’istituto per la quota capitale:

Banca c/c (SP)                                                                          a Debiti per mutui bancari (SP)

- All'ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare:

Crediti vs Ente erogatore (SP)                                                 a Contributi in conto interessi (CE)

Quindi:

Banca c/c (SP)                                                                         a Crediti vs Ente erogatore (CE)

 

Come abbiamo detto il contributo dovrà essere rilevato per competenza e non per cassa, si renderà quindi necessario provvedere ogni anno al suo risconto. Al 31 dicembre  di ogni anno sarà necessario quindi fare la seguente scrittura:

Contributi in conto esercizio (CE)                                         a Risconti passivi (SP)

  

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 27-02-2017

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Per un approfondimento scarica qui la circolare MISE n. 14063 del 15 febbraio 2017

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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