La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze percepite da persone fisiche, prevedendo l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% anche sui dividendi/sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate e non, prodotti dall'anno 2018.
 
Dal 1° gennaio 2018, in base all’articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973, "le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (trattasi delle società di capitali ed enti commerciali), operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate".
 
Dal 1° gennaio 2018, quindi gli utili distribuiti ai soci sono tassati nell’anno di percezione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. E' bene rammentare che la tassazione al 26% si applicherà per gli utili prodotti dal 2018, mentre per gli utili prodotti fino al 2017 opererà una disposizione transitoria. I dividendi non confluiranno più nella dichiarazione dei redditi delle persona fisiche, essendo tassati a titolo definitivo.
 
In presenza di riserve formate con utili la cui distribuzione concorre alla tassazione con percentuali differenti, l’articolo 1, comma 4, D.M. 26.5.2017 stabilisce una presunzione, prevedendo che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
 
Ai fini della tassazione degli utili, rileva quindi il momento dell’effettivo percepimento (c.d. “principio di cassa“), e non quello della mera maturazione, del dividendo; non assume rilevanza a tal fine, la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.
La ritenuta di imposta dovrà essere versata dalla società erogante, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione degli utili:
16/4 per il I° trimestre;
16/7 per il 2° trimestre;
16/10 per il 3° trimestre;
16/01 per il 4° trimestre.
Il versamento avviene a mezzo modello F24, codice tributo 1035 ed indicando, come periodo di riferimento, l’ultimo mese del trimestre.

Si ricorda che il verbale di distribuzione degli utili e delle riserve va registrato entro 30 giorni dalla data del verbale e deve scontare l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro da pagare mediante con il modello F24, mediante codice tributo 1550 e dell'imposta di bollo.
 
 
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