Sono socio di una Srl  e l'amministratore ignora da mesi le mie richieste di partecipazione alla gestione e al controllo della società, può farlo?  Ho il diritto di pretendere almeno un rendiconto sugli affari in corso? Devo necessariamente aspettare l'approvazione del bilancio per far valere le mie ragioni?

Ai sensi di legge, ai soci, come agli altri organi sociali, sono riconosciute attività di controllo sulla gestione ed amministrazione della società. Gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano il controllo, anche da parte di un solo socio, commettono un illecito e la loro condotta assume rilevanza penale nel caso in cui sia cagionato un danno ai soci.

Invero, l'amministratore può subire una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro, inoltre, se, come detto, la sua condotta abbia cagionato un danno ai soci, rischia la reclusione fino ad un anno a querela della persona offesa. Addirittura, la pena può essere raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati. 

La condotta illecita si configura chiaramente quando chi amministra impedisce od ostacola la partecipazione del socio all’assemblea ovvero altera fraudolentemente il contenuto dei libri contabili, dei verbali, nonché quando vi sia un reiterato e consapevole diniego, anche non esplicito, di fornire la documentazione necessaria ripetutamente richiesta dal socio, oppure, ad esempio, occultando documenti o utilizzando altri artifici idonei ad impedire il controllo e la partecipazione dei soci.

Il reato di impedito controllo si configura tuttavia esclusivametne in casi di danno ai soci, essendo stato depenalizzato in illecito amministrativo il medesimo comportamento dell'amministratore nel caso in cui non vi siano danni per i soci.

In sintesi, chi amministra non può legittimamente ignorare le richieste di partecipazione alla gestione e al controllo della società da parte del socio, tanto che tale condotta oltre a costituire illecito amministrativo sanzionabile, può anche configurare una fattispecie delittuosa punibile a querela di parte, se arreca danni ai soci.

Risposta al quesito a cura di  Andrea Cruciani  

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