I vantaggi della mediazione consistono brevemente e praticamente nella:

  • Rapidità dei tempi di soluzione: normalmente si conclude con un solo incontro e comunque la mediazione ha una durata con superiore a 4 mesi dalla data di deposito della domanda.
  • Semplicità del procedimento e gestione dello stesso senza formalità.
  • Costi contenuti e predeterminati.
  • Riservatezza della procedura: i mediatori, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
  • Efficacia esecutiva: il verbale di accordo può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo. Il verbale di accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Agevolazioni fiscali: Esenzione imposta di registro:il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Credito d’imposta: in caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Di seguito si riportano alcuni fac simile di clausola contrattuale di mediazione:


“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso ......, codice fiscale ....., iscritta al n. .. del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia o presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto”.

“Qualsiasi controversia civile e commerciale che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente atto o contratto e di tutto ciò che ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà amministrata da ......., codice fiscale ............, con sede legale in ....., iscritta al n. .. del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia o dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo, Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. L’Organismo avvierà un tentativo di mediazione nominando uno o più mediatori neutrali ed imparziali in conformità al regolamento ed alle tariffe consultabili sul sito ..... Nel caso di insuccesso del tentativo, lo stesso Organismo procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi rituale o irrituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare un collegio o un singolo arbitro, in conformità al relativo regolamento”

Clausola di mediazione statutaria
“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all’ inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo, Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto."

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.