Il revisore ha il compito di allertare - prima che si verifichi - il rischio di perdita di continuità aziendale. Il bilancio è tardi !


Il ruolo del revisore nella crisi di impresa. A seguito del nuovo codice della crisi di impresa D.Lgs. 14/2019, il revisore dovrà porre particolare attenzione, in fase di predisposizione della relazione sul bilancio di esercizio, alla verifica di eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale.

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Recita l’articolo 14 D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza“) - Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari:
Comma 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. 

Comma 2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

Comma 3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

Attenzione poi a quanto previsto dal comma 2, lettera f) dell’articolo 14, Decreto legislativo, 27/01/2010 n° 39, "Relazione di Revisione e giudizio sul bilancio":
f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

 

NO ADEGUATI ASSETTI - NO GIUDIZIO POSITIVO

 

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova» - Agatha Christie

 

Attenzione poi al requisito dell’indipendenza, aspetto fondamentale della revisione e  che si riassume nel concetto che “se il revisore non è indipendente, a nulla vale ciò che egli ha fatto o farà, perché non è credibile”.
Fonti che disciplinano l’indipendenza del revisore:
gli artt. 10, 10 bis e 10 ter del D. Lgs. 39/2010;
il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1;
il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 sugli “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;
nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220 sul “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”.

 

"O scarparo tene e scarpe rotte !" Prevenire è meglio che curare !

 

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Nuovo articolo 15 DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Art. 15 Segnalazione dell'organo di controllo
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 27 Disposizione transitoria
1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

 

Denuncia al Tribunale ex art. 2409 codice civile da parte dei componenti del Collegio Sindacale - Tribunale di Roma sentenza RG n. 3711 del 15 settembre 2020
Deve essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 codice civile, denunciando l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione ....

Relazione semestrale al collegio sindacale, articolo 2381 del Codice Civile

Comma 5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
 

Revisore adeguati assetti 2086, Revisore linee guida EBA

Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
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Art. 2403 c.1 - Doveri del Collegio Sindacale
«… vigila … sul rispetto dei principi di corretta amministrazione … e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento».

Art. 2407 c.2 – Responsabilità del Collegio Sindacale
« … responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato …»

 

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