Acconto IVA: sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (ravvedimento operoso). Il ravvedimento operoso ai fini Iva può essere effettuato:
entro i 14 giorni successivi alla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 30% ravvedimento sprint);
entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3%, (pari ad 1/10 del 30% dell’imposta dovuta), oltre agli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, applicando la sanzione del 3,75%, pari ad 1/8 del 30% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
dopo il processo verbale di constatazione il 6% (1/5 del 30%).
Gli interessi di mora sull’imposta sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e sono computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso, da effettuare mediante modello F24, sono:
- per la sanzione: 8904;
- per l’imposta: 6013: per i contribuenti mensili e 6035: per i contribuenti trimestrali;
- per gli interessi: 1991.
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