Differenza tra reti soggetto e reti contratto


Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 3, comma 4-ter e ss.:
"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare …….. ovvero a scambiarsi ……. ovvero ancora ad esercitare in comune ….. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte".


Il contratto di rete nasce come strumento meramente contrattuale, ma se le aziende retiste vogliono creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto” per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta “rete contratto”.

Oggi gli imprenditori che intendono costituire una rete possono quindi sostanzialmente scegliere tra due diverse forme alternative:

la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico);
la rete contratto (modello contrattuale puro).

Pertanto il contratto di rete può dar vita, sulla base della volontà delle parti contraenti, ad un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete-soggetto (rete dotata di soggettività giuridica).

RETE “SOGGETTO”
Contratto con fondo patrimoniale comune e organo comune, che attraverso la volontaria e facoltativa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquista soggettività giuridica dando vita a un NUOVO SOGGETTO.

La rete soggetto è obbligata a dotarsi di una propria partita IVA in quanto soggetto passivo del tributo;
la “rete soggetto” sconta l’imposta sul reddito delle società (IRES);
la “rete soggetto” è soggetto passivo IRAP in relazione all’attività esercitata;
la “rete soggetto”, deve tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 600/1973 e presentare un proprio bilancio.

 

RETE “CONTRATTO”
Contratto che regola una COLLABORAZIONE tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti.

Nella “rete contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante.
Ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi. La fatturazione attiva e passiva va ripartita tra tutte le imprese aderenti.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 31-12-2016

 

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D.L. 10 febbraio 2009 n.5 Art. 3, commi 4 ter e 4 quater 

Il Contratto di Rete Commissione Studi ODCEC di Viterbo

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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