Ottenere il visto di congruità e conformità dell'informativa finanziaria aziendale rilasciato da un commercialista, dimostra impegno verso la trasparenza e contribuisce a migliorare la posizione finanziaria e la reputazione dell'impresa, facilitando l'accesso al credito e rafforzando il rapporto con la banca, il che è estremamente vantaggioso in un contesto di nuove relazioni finanziarie tra Banca e Impresa.

L'acquisizione di visti di congruità e conformità nel nuovo rapporto tra banca e impresa comporta numerosi vantaggi:

Credibilità e affidabilità: I visti conferiscono credibilità alle informazioni finanziarie, aumentando la fiducia delle banche e degli stakeholder.

Facilità nell'accesso al credito: Le banche considerano i visti come segno di solidità finanziaria, semplificando il processo di ottenimento di finanziamenti.

Gestione dei rischi migliorata: I visti forniscono una valutazione indipendente dei rischi passati e futuri, aiutando le banche a identificarli e mitigarli.

Miglioramento delle relazioni: Collaborare nell'ottenimento dei visti rafforza la fiducia tra banca e impresa, promuovendo trasparenza e collaborazione.

Inoltre, l'ottenimento di questi visti può accelerare le pratiche bancarie e consentire negoziazioni più favorevoli, come tassi di interesse più bassi e commissioni ridotte. Questo costituisce un ulteriore incentivo per cercare questi importanti attestati finanziari.

L'ottenimento di visti di congruità e conformità è un passo fondamentale per migliorare il proprio rating bancario e la fiducia. Per ulteriori informazioni, contattaci su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

No Business Plan, No Fido !

Come aumentare la bancabilità della tua azienda 

Linee guida rilascio visto conformità e congruità informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti.

Premesse
Con l’approvazione, il 29 maggio 2020, della versione finale del documento EBA (European Banking Autority) denominato “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM), giunge a compimento un lungo ed articolato processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti (sia in bonis che deteriorati) e monitoraggio del rischio di credito.
Tale processo, iniziato nel giugno 2013 con l’approvazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e proseguito nel marzo 2017 con la pubblicazione delle Linee Guida BCE in materia di gestione dei crediti deteriorati (NPL), ha avuto il suo epilogo normativo con la definitiva applicazione della nuova definizione di default a partire dal 1° gennaio 2021 e che verrà integrato con l’applicazione delle nuove Linee Guida EBA LOM a partire dal 30 giugno 2021 in relazione ai nuovi finanziamenti.
Questa evoluzione regolamentare ha indotto un cambiamento, sotto certi aspetti “epocale”, per le banche del nostro Paese e, più in generale, per tutte le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.
Si tratta di un cambiamento che comporterà necessariamente una sorta di vera e propria “rivoluzione culturale” per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti.

Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? Tu imprenditore te lo sei mai chiesto?


A ciò si aggiunga che le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società, sono già tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 2086 del Codice civile, adeguati “assetti amministrativi, organizzativi e contabili”.
Questi ultimi, sul piano operativo, non potranno che tradursi in modelli di risk governance (corporate governance, controlli interni e gestione proattiva dei rischi) in grado di assicurare alle varie categorie di stakeholders (fornitori, dipendenti, clienti, banche ed erario, in particolare) la necessaria trasparenza e affidabilità dell’informazione finanziaria aziendale, storica, corrente e prospettica.
Il tutto secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo prospettico, che richiedono di considerare esplicitamente anche la dimensione rischio che caratterizza il futuro (c.d. forward-looking approach). Ciò comporterà l’utilizzo di modelli statistico econometrici per poter considerare, oltre ai valori obiettivo definiti dall'impresa, tutti i possibili scenari di scostamento dagli obiettivi (scenari diversi per entità e probabilità di accadimento) e la quantificazione dei loro effetti.
L’approccio orientato al futuro si coniuga, inoltre, con il radicale cambiamento del modello economico aziendale di riferimento: dal tradizionale shareholder model basato sul primato dei portatori di capitale di rischio e sulla insindacabilità della corporate judgmental rule si passa, in modo drastico e inderogabile, a uno stakeholder model basato sulla prevalente tutela delle terze parti portatrici di interessi presenti all’interno e all’esterno dell’ambito aziendale.
Il focus diventa la capacità imprenditoriale di bilanciare la legittima e necessaria assunzione del rischio d’impresa con l’altrettanto legittima aspettativa dei terzi di vedere tutelati i loro interessi in termini di diritti e prerogative.
In questo contesto nasce la necessità di assicurare ai terzi, da parte di professionisti neutrali e indipendenti, un’informativa aziendale affidabile, significativa, completa e tempestiva, che costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.
Il CNDCEC, in ottemperanza del ruolo affidato dal legislatore agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in particolare, all’attribuzione agli stessi della verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese contenute all’art. 1, comma secondo, lettera d) del D.Lgs. 139/2005, intende disciplinare con le presenti Linee Guida il processo operativo ritenuto necessario per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di congruità per quella prospettica (forward-looking information), in conformità con la normativa di vigilanza bancaria in precedenza richiamata.

 

Le nuove linee guida EBA su concessione e monitoraggio del credito


Il presente documento è suddiviso in tre Parti:


Parte prima - Introduzione e postulati generali
Parte seconda – Protocollo operativo
Parte terza – Allegati
Dopo un’introduzione a carattere generale contenuta nella Parte prima, finalizzata a circoscrivere il contesto normativo e operativo di riferimento e a declinare i postulati generali dell’attività di assurance in oggetto, la Parte seconda delinea un protocollo operativo per le tre diverse procedure proposte: semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario, ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria e infine avanzata per le imprese di media e grande dimensione.
La Parte terza completa il documento con gli allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.
Finalità, destinatari ed utilizzatori.
1.1. Il presente documento ha la finalità di definire le Linee Guida (di seguito “Linee Guida”) per il rilascio dei visti di conformità e di congruità dell’informativa finanziaria aziendale da parte degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
1.2. Il rilascio dei visti in oggetto è subordinato al rispetto di un preciso protocollo operativo, strutturato, in funzione della dimensione aziendale, su livelli progressivi di severità (severity), finalizzato a fornire, alle diverse categorie di stakeholders aziendali, una ragionevole convinzione sull’affidabilità e la qualità dell’informativa economico-finanziaria aziendale.
1.3. Destinatari del presente documento sono i Commercialisti iscritti alle Sezioni A dell’elenco di cui all’art. 1 del D.Lgs. 139/2015, in relazione alle attività indicate dalla norma per ciascuna sezione.
1.4. Utilizzatori del visto di conformità e di congruità possono essere tutti i soggetti riconducibili alle diverse categorie portatrici di interessi economici dell’impresa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) banche e società finanziarie (leasing, factoring);
b) assicurazioni;
c) investitori istituzionali di debito e di capitale di rischio;
d) obbligazionisti;
e) altri creditori finanziari pubblici o privati;
f) Agenzia delle Entrate, quando l’attività di garanzia risulta pertinente con l’attività di accertamento a maggior tutela e beneficio del contribuente;
g) enti previdenziali ed assistenziali, pubblici e privati;
h) enti di riscossione pubblici e privati;
i) ogni altro soggetto creditore suscettibile di tutela nel superiore interesse generale alla correttezza della comunicazione finanziaria aziendale.


1.5. Le presenti Linee Guida recepiscono e sono conformi a quanto stabilito dal documento EBA (European Banking Autority) dal titolo “Final Report – Guidelines on Loan origination and monitoring” pubblicato in data 28 maggio 2020 e scaricabile, unitamente alla restante documentazione complementare, dal sito web EBA.

2.7. Oggetto del visto di conformità sull’informativa finanziaria aziendale storica e corrente (backward-looking information) è la necessaria e preventiva valutazione degli adeguati assetti gestionali – amministrativi, organizzativi e contabili – previsti dall’art. 2086 del Codice civile nonché di tutta la documentazione ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata, inerente a: 
a) la reportistica storica, relativa agli ultimi quattro esercizi in continuità funzionale: bilanci d’esercizio e consolidati (ove esistenti), situazioni contabili (a fine esercizio) e riscontro di conti analitici quando ritenuto opportuno;

b) la reportistica corrente, relativa all’anno in corso e a quello precedente: bilancio pro-forma ottenuto dalla proiezione inerziale a fine esercizio in corso della situazione contabile a 3, 6, 9 mesi destagionalizzata attraverso il confronto con la situazione contabile dell’esercizio precedente riferita alla stessa data;

c) il rendiconto di tesoreria relativo all’esercizio in corso, comprensivo dei pagamenti ed incassi attesi sulla base della documentazione di riscontro: fatture emesse e ricevute, fatture da emettere e da ricevere, ordini di vendita e d’acquisto.

2.9 Oggetto del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale prospettica (forwardlooking information) è tutta la documentazione prospettica ritenuta significativa, opportunamente revisionata e normalizzata da parte del professionista incaricato, inerente a:
a) il piano aziendale strategico e i piani operativi, comprensivi delle simulazioni economicofinanziarie relative allo scenario base atteso;
b) il budget d’esercizio, comprensivo del budget di tesoreria a 12/18 mesi;
c) le valutazioni d’impatto dei possibili scostamenti dagli obiettivi (impatto dei rischi e prove di stress) sui principali key performance indicators (KPI) su base stocastica e multi-scenario relativa all’adeguatezza patrimoniale e alla situazione di liquidità, ivi compresa la posizione dei debiti finanziari verso banche, società finanziarie e altri soggetti finanziatori non bancari;
d) la valutazione finale della prospettiva di continuità aziendale, sia funzionale che operativa, ai sensi e per gli effetti del principio contabile OIC 1116 e del principio di revisione, quando ritenuto maggiormente prudenziale, ISA 570.

 

Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

Clicca qui per scaricare le definitive “Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informazione aziendale da parte dei commercialisti” redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, aprile 2021.

 

La rivoluzione in atto nei rapporti con il sistema bancario

Format della relazione finale del visto di congruità dell’informativa finanziaria aziendale

Format della relazione finale del visto di conformità dell’informativa finanziaria aziendale

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Il Perché, il Cosa e il Come nel Business

La lettura strategica del bilancio per l'imprenditore

Come ridisegnare con successo un Processo Aziendale

Recuperare liquidità migliorando la gestione del magazzino

Adeguati assetti processo di vigilanza approccio passo dopo passo

Sfruttare al massimo il nuovo Patent Box: Tutti i Vantaggi per le Aziende

Il funzionamento di un'azienda: Processi, Struttura, Obiettivi e Gestione del Rischio