Il postulato della continuità aziendale

Articolo 2423-bis Codice Civile Principi di redazione del bilancio
comma 1 Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

La continuità aziendale (going concern) è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
In sostanza, si presume che un’impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.
Da ciò consegue che le attività e le passività sono contabilizzate tenendo conto della capacità dell’impresa di realizzare tali attività e di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività.

Principio contabile nazionale OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
Prospettiva della continuità aziendale paragrafo 21-24
“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570 Continuità aziendale
Introduzione
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)
1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore, nella revisione contabile del bilancio, relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.
Presupposto della continuità aziendale
2. In base al presupposto della continuità aziendale, un’impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull’informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.


IAS 1 Presentazione del bilancio – Continuità aziendale
Paragrafo 25. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.
Paragrafo 26. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

 

 

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Francesco Cacchiarelli commercialista, revisore legale, economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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