A partire dal primo gennaio 2024, il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), regolamentato dalla Legge 662/96, ha visto l'entrata in vigore di importanti modifiche. Queste modifiche mirano a ridefinire i criteri di valutazione e analisi, incoraggiando un approccio più dinamico, integrato e proattivo.
Ecco un breve riassunto delle principali novità:
1. Importo massimo garantito:
Fissato a 5 milioni di euro per ciascuna impresa. Questa cifra rappresenta il massimo garantito dal Fondo, offrendo alle imprese una maggiore sicurezza finanziaria.
2. Percentuali di copertura:
80% per operazioni di investimento e per alcune categorie specifiche. Questo livello di copertura rimane elevato per sostenere gli investimenti strategici.
60% per operazioni di liquidità destinate a PMI classificate nelle fasce 3 e 4, secondo il modello di valutazione.
55% per operazioni di liquidità rivolte a PMI in fasce 1 e 2 del modello di valutazione.
50% per operazioni di capitale di rischio, riflettendo una copertura parziale per investimenti più rischiosi.
80% per microimprese e operazioni di importo ridotto, garantendo un sostegno significativo alle realtà più piccole.
3. Copertura per le Imprese Mid-Cap:
30% di copertura per operazioni di liquidità per le imprese mid-cap (250-499 dipendenti).
40% di copertura per operazioni di investimento per le mid-cap, riconoscendo l'importanza di sostenere anche realtà di dimensioni maggiori.
4. Commissioni per le Imprese Mid-Cap:
Viene introdotta una commissione una tantum dell'1,25% dell'importo garantito per le imprese mid-cap. Questa commissione contribuisce ai costi associati alla gestione delle garanzie.
5. Microimprese:
La garanzia rimane gratuita per le microimprese che richiedono operazioni di microcredito e importi ridotti. Questa misura sostiene attivamente le realtà più piccole e in fase di avvio.
6. Esclusione della fascia 5:
Imprese classificate nella fascia 5 del modello di valutazione sono escluse dalla garanzia, evidenziando una selezione mirata delle imprese ammissibili.
7. Enti del Terzo Settore:
Gli Enti del Terzo Settore possono accedere alla copertura del fondo, ma solo se sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo assicura una maggiore trasparenza e compliance.
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