Con la pubblicazione sulla G.U. n. 52, del 02/03/024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0” che delinea un'importante opportunità per le imprese: crediti d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative. L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile. Per accedere a questi incentivi è poi richiesta una "doppia certificazione".

Cosa significa? Oltre alla tradizionale asseverazione di un tecnico abilitato, le imprese dovranno ottenere una certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito dall'investimento.

Quali sono gli investimenti agevolabili?
Nuovi investimenti, materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale,
effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (almeno del 3% a livello di struttura produttiva o almeno del 5% in relazione al processo interessato) quali:

-Macchinari 4.0
-Impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile
-Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
-Software o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
-Formazione del personale: Il Piano Transizione 5.0 prevede anche risorse per la formazione del personale in competenze per la transizione verde: b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

Periodo:
Nel biennio 2024-2025 le imprese potranno utilizzare gli incentivi del piano Transizione 5.0

Aliquote differenziate del credito d'imposta che possono arrivare al:

45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
35% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro
20% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro

La maggiorazione del credito per i pannelli fotovoltaici:
Gli unici moduli ammissibili, sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:
moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.

Le imprese che richiedono i nuovi incentivi devono ottenere due tipi di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, che attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Bollino contabile. Una novità è rappresentata dalla certificazione contabile che il revisore dovrà rilasciare per attestare l’effettivo sostenimento della spesa e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.

Riepilogando:
2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).

Utilizzo del credito 5.0:
Il Credito potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta non è cedibile. L’ammontare non ancora compensato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.


Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0.

Imprese escluse
Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Un'occasione comunque da non perdere!

Le imprese che desiderano cogliere questa opportunità dovranno però muoversi con tempestività. I due decreti attuativi che definiscono i dettagli del piano sono attesi a breve.

Per rimanere aggiornati Consultate il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

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Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19  Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n.52 del 2-3-2024, articolo 38 Transizione 5.0