Le imprese che intendono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 nell'ambito del Piano Transizione 5.0 dovranno ottenere un bollino contabile rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Cosa significa?
La certificazione contabile è un documento che attesta l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.

Obbligo per tutti?
Sì, l'obbligo di certificazione contabile riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal regime fiscale.

Cosa succede se non si ottiene la certificazione?
Non sarà possibile beneficiare del credito d'imposta.

A cosa serve la certificazione?
La certificazione serve a garantire la sola correttezza e la regolarità contabile delle spese ammesse al credito d'imposta.

Chi rilascia la certificazione?
La certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori legali.

Quanto costa la certificazione?
Il costo della certificazione varia a seconda della complessità dell'azienda e del numero di spese da certificare.

Le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti
Le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti possono ottenere un credito d'imposta per le spese sostenute per la certificazione contabile, fino a un massimo di 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 3.1, ha ha puntualizzato che il revisore deve accertarsi della regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta e che nello svolgimento di tale attività non può affidarsi alle tecniche di campionamento, bensì deve procedere al controllo totale della documentazione.

La certificazione contabile rappresenta un passaggio fondamentale per accedere al credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0. La sua introduzione mira a garantire maggiore trasparenza e controllo sui finanziamenti destinati agli investimenti aziendali, contribuendo così a promuovere una crescita economica sostenibile e orientata al futuro.

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19  Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n.52 del 2-3-2024,

articolo 38 Transizione 5.0 comma 15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.