Tutti coloro che svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto il conferimento di un incarico di revisione legale.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali non è prevista nei casi di affidamento di un incarico di revisione contabile a titolo volontario.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico del revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali ma stabilito da specifiche norme di legge.

L’articolo 1, comma 5, del D.P.R 322 del 22 luglio 1998 prevede che “la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modificazioni”.

I soggetti chiamati a tale adempimento sono:

il revisore unico;
le società di revisione nella persona del responsabile dell’incarico di revisione;
il sindaco unico con incarico della revisione legale;
il Collegio sindacale con incarico della revisione legale.

Le dichiarazioni oggetto di sottoscrizione da parte del revisore sono:

modello REDDITI;
modello IRAP;
modello CNM  (Consolidato Nazionale Mondiale);
modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta).

Si precisa che la sottoscrizione non è da intendersi quale espressione di un giudizio di merito sulla completezza e correttezza della dichiarazione. Tale mansione infatti non spetta a revisore, ma rimane in capo agli organi sociali.

L'obbligo di sottoscrizione non riguarda invece la dichiarazione annuale Iva.

La normativa infatti non prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione della dichiarazione annuale Iva.

Per la dichiarazione annuale Iva e per i Modelli Iva TR (trimestrali) è prevista la sottoscrizione del revisore, in alternativa al visto di conformità, qualora il contribuente intenda utilizzare crediti Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederli a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del revisore legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, D.lgs. n.164/1999.

Situazione particolare si realizza in presenza di un avvicendamento del revisore legale. Accade, infatti, che in sede di approvazione di bilancio l’assemblea possa provvedere alla nomina di un nuovo revisione legale. Pertanto alla data di procedere alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale ci si può trovare nella fattispecie in cui il revisore legale in carica non corrisponda a colui che ha rilasciato la relazione sul bilancio dell’anno di imposta a cui tali documenti si riferiscono.

Tale questione è stata risolta dall’Amministrazione finanziaria con apposita risoluzione.

L’Amministrazione finanziaria, tenendo conto del disposto legislativo, ha voluto far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali agli stessi soggetti incaricati della revisione legale dei conti che hanno sottoscritto il giudizio sul bilancio. Ne deriva che, nel caso delle dichiarazioni in esame, i firmatari delle stesse, in ipotesi di avvicendamento, sono i revisori sostituiti. Nei confronti di questi, infatti, sarebbe comminabile la sanzione del 30% dei compensi prevista dal citato art. 9 del DLgs. 471/1997.

 

 

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