L’obbligo fiscale della tenuta della scritture ausiliare di magazzino scatta per tutte le aziende in contabilità ordinaria che superino congiuntamente alcuni requisiti in termini di ricavi e di rimanenze.
 
Limiti dimensionali
L’articolo 1 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 ha previsto che la contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
 
  • l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 ed 85 del TUIR) sia superiore ad Euro 5.164.568,99, e

  • il valore complessivo delle rimanenze finali sia superiore ad Euro 1.032.913,80.

L'obbligo della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Soggetti obbligati
Le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria, a prescindere dalla loro forma giuridica prescelta. Parliamo quindi di:
‒ le società di capitali;
‒ gli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
‒ le società di persone ed enti equiparati quali le società di fatto che esercitino attività commerciali e le società di armamento;
‒ gli imprenditori-persone fisiche;
‒ gli enti non commerciali qualora esercitino anche un’attività commerciale (art. 20 DPR 600/73);
‒ le imprese agricole e di allevamento, ma solo se esercitate da società di capitali o di persone.
 
Soggetti esclusi
Sono esonerati dalla contabilità di magazzino ad esempio:
- gli esercenti commercio al minuto e promiscuo (ingrosso e minuto) nell’ambito degli stessi locali ( R.M. n. 9/1274 del 9/1/1986 ). Per i commercianti al minuto scatta l’obbligo solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini che riforniscano due o più negozi o altri punti vendita;
- i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;
- gli imprenditori individuali minori;
- i lavoratori autonomi e quelli con attività occasionale;
- gli imprenditori agricoli e di allevamento
- le imprese che lavorano su commesse di durata ultrannuale per la parte dei materiali direttamente imputabili a tali lavori ( C.M. n. 36/9/1918 del 22/9/1982 ).

Modalità di tenuta della contabilità di magazzino
Le scritture ausiliarie di magazzino possono essere tenute in forma libera, per cui possono concretizzarsi in libri, tabulati, schede o simili e non sono soggette a vidimazione, a tassa di concessione governativa e ad imposta di bollo
Le registrazioni nelle scritture cronologiche,  possono essere giornaliere o riepilogative (non superiori però al mese) ma devono essere eseguite non oltre 60 giorni a decorrere dal ricevimento dei documenti o dall’emissione dei documenti interni (per le registrazioni giornaliere) o dalla fine del mese di riferimento (per le registrazioni riepilogative).
I dati obbligatoriamente e sistematicamente da registrare riguardano le quantità iniziali risultanti dall’inventario; le quantità di prodotti entrati in magazzino e la provenienza (ad es. acquisti o resi da clienti); le quantità di prodotti usciti dal magazzino e la destinazione (ad es. vendite o resi ai fornitori) e le quantità finali risultanti dall’inventario.
La stampa va eseguita entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi per la generalità dei soggetti le scritture di magazzino vanno stampate entro il 31 dicembre.

Norme fiscali
L’art. 14, comma 1 lett. d)  del D.P.R. n. 600/73  e l’ art. 1 del DPR  9 dicembre 1996, n. 695.  

Sanzioni
L’omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino o la loro mancata esibizione ai funzionari accertatori che ne abbiano fatta richiesta, concretizza la possibilità per l’Ufficio di procedere ad un accertamento induttivo.
L’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede per:
la mancata tenuta o conservazione di documenti e scritture contabili nonchè dei  libri, documenti e registri, la cui tenuta e conservazione è imposta da leggi tributarie;
il rifiuto di esibirli o la sottrazione di essi in sede di accesso ovvero quando tale condotta interessi libri e registri dei quali, ancorché non obbligatori, l’esistenza risulti con certezza;
una sanzione di carattere amministrativo da 1.032,91 euro a 7.746,85 euro, che può essere ridotta nel caso di scarsa rilevanza dell’irregolarità e
se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute.  
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 22-04-2016
 
Contabilità di magazzino novità 2022 (aggiornati i valori monetari):
L’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta, successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente:
-l’ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro
-il valore complessivo delle rimanenze superi 1,1 milioni di euro
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
 
 
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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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