Responsabilità amministratori adeguati assetti Tribunale Catania 08 02 2023 irregolarità denunciabile ex art. 2409 c.c.

Con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato in data 18.1.2022 R.J.M.G. e la società Alfa srl, in persona del legale rappr. te pro tempore, entrambi soci della Beta spa (rispettivamente, il primo, titolare di 7.016 azioni, del valore nominale di Euro 36.202,56, pari al 14,03% dell'intero capitale sociale; la seconda titolare di 14.037 azioni, del valore nominale di Euro 72.430,02, pari al 28,07% dell'intero capitale sociale), hanno chiesto "che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 2409 c.c., fissi udienza di comparizione onde sentire in camera di consiglio i componenti del Consiglio di Amministrazione della Beta spa, P.S., nato a ..., P. P., nato a ... , P. G., nata a ..., P.A., nata a ..., e P.A., nata a ..., nonché i componenti del Collegio Sindacale della Beta spa, C.S., nato a ..., C.A., nata a ..., e D.M.D., nato a ..., per poi: - in via istruttoria, disporre la nomina di un ispettore ai sensi dell'art. 2409, co. 2, c.c., al fine di accertare le gravi irregolarità indicate nel ricorso; - all'esito, revocare l'attuale organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2409, co. 4, c.c.".

A sostegno delle rassegnate conclusioni i ricorrenti hanno esposto che:
- La Beta s.p.a. fu costituita nel 1970 dal padre di J.M.G.R. e da allora opera nel mercato della torrefazione, confezionamento e commercializzazione di caffè e derivati;
- Il capitale sociale è oggi distribuito nel seguente modo:
- R.J.M.G., titolare di 7.016, pari al 14,03% dell'intero capitale sociale;
- Alfa S.r.l., titolare di 14.037, pari al 28,07% dell'intero capitale sociale;
- R. E., titolare di 9.474, pari al 18,95% dell'intero capitale sociale;
- R.M.C., titolare di 10.526, pari al 21,05% dell'intero capitale sociale;
- R.M.M. (minore rappresentato dal genitore-tutore e legale rappresentante R.S.), titolare di 526, pari all'1,05% dell'intero capitale sociale;
- A.A.G. (minore rappresentato dal genitore-tutore e legale rappresentante A.A.), titolare di titolare di 526 azioni, pari all'1,05% dell'intero capitale sociale;
- Gamma S.r.l., titolare di 7.895 azioni, pari al 15,79% dell'intero capitale sociale;
- La compagine sociale della Beta spa è suddivisa in gruppi familiari, e precisamente: il c.d. gruppo R., attualmente titolare del 42,10% del capitale sociale, nella persona dello stesso socio ricorrente J.M.G.R. e della holding di famiglia Alfa S.r.l.; il c.d. gruppo Delta, attualmente rappresentante il 42,10% dell'azionariato nelle persone dei soci E. R. (moglie di P. S., attuale presidente del CdA della società), M.C.R. (moglie di P.P., attuale amministratore delegato), A.G.A. (genero di P. S., attuale presidente del CdA della società), n.q. di legale rappresentante del minore A.G.A.), e R.S. (anch'egli genero di P.S., attuale presidente del CdA della società), n.q. di legale rappresentante della minore M.R.); e, infine, il c.d. gruppo Epsilon, attualmente rappresentante il 15,79% dell'azionariato tramite la società Gamma S.r.l.;
- La Beta spa è oggetto di contesa e di mire di "scalate azionarie" a causa di disaccordi familiari tra i soci;
- In quest'ottica si inquadrano le iniziative assunte dall'attuale gruppo di comando nei confronti di essi ricorrenti a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci del 28 gennaio 2019 in cui era stato eletto il Cda composto da A.G., J.M. G.R., A.F., L.C. e M.D.P.

Adeguati assetti Tribunale Cagliari sentenza n. 188/2021

In particolare:
(i) In data 26 giugno 2020, interveniva la revoca, senza giusta causa, del CdA sopra indicato, avverso la quale esso ricorrente R.J.M.G. e gli altri amministratori revocati hanno promosso giudizio arbitrale innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (con Lodo arbitrale del 20 dicembre 2021 l'Arbitro Unico, dopo aver disposto apposita consulenza contabile d'ufficio, ha ritenuto e dichiarato che "la revoca degli attori dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione della Beta spa assunta con delibera del 26,6,2020 è stata disposta in assenza di giusta causa", e, per l'effetto, ha dichiarato "il diritto degli attori di ricevere le somme richieste con la domanda di arbitrato", condannando la società ad eseguire il pagamento della complessiva somma di euro 172.950,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della revoca fino al saldo effettivo, e oltre le spese e i compensi del giudizio);
(ii) In data 12 febbraio 2021, è stato disposto il licenziamento di esso ricorrente R.J.M.G. dalla qualifica di dirigente. Il licenziamento è stato impugnato innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro;
(iii) è stata promossa azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., nei confronti del Cda G.-R.-C.-F.-D.P.;
- I superiori atti (revoche, licenziamenti, etc.) ed azioni giudiziali - tutti provenienti dai medesimi soci e/o gruppo di comando - disvelano un unico disegno volto all'acquisizione da parte del Gruppo Delta dell'intero pacchetto azionario (o comunque del controllo) della Beta spa, anche a discapito degli stessi interessi della società;
- l'assemblea dei soci del 26.6.2020, dopo aver revocato il Cda G.-R.-C.- F.-D. P., ha (tra l'altro) deliberato di:
(i) nominare un nuovo consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, nelle persone di S.P. (presidente), A.P., V.A.R., P.P. (amministratore delegato/marito della socia M.C.R.) e G.P. (figlia di P.P. e M.C.R.);
(ii) attribuire all'intero consiglio di amministrazione un compenso annuo complessivo di euro 90.000,00, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
(iii) nominare sindaco effettivo e presidente del Collegio sindacale S. C. A seguito delle dimissioni dalla carica di amministratore rese da V.A.R. in data 29 giugno 2021, quest'ultima è stata sostituita per cooptazione da A.P.
(figlia del consigliere P. P. e della socia M.C.R.). Quanto all'organo di controllo, esso è costituito da S. C. (presidente), A.C. (sindaco effettivo), D.D. M. (sindaco effettivo), S.B. e V.D. (sindaci supplenti).
- A distanza di circa un anno dalla nomina del Cda deliberata in data 26 giugno 2020 sono emerse molteplici violazioni dei principi di corretta amministrazione da parte dell'organo gestorio, una preoccupante situazione economico-finanziaria ed imprenditoriale della società, imputabile al predetto organo, ed un'attività di gestione caratterizzata da numerosi conflitti di interesse.

- In ragione di ciò, essi ricorrenti hanno formulato apposita denuncia al Collegio sindacale ex art. 2408 c.c., invitando l'organo di controllo a compiere tutti gli accertamenti del caso su specifici fatti di gestione - rientranti nel perimetro dell'attività di vigilanza demandata all'organo di controllo e, ove accertati, fonte di possibile pregiudizio per l'interesse sociale - ad assumere senza indugio i consequenziali provvedimenti di cui all'art. 2408, co. 2, c.c., e, in ogni caso, a riferire all'assemblea dei soci.

Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali

- I fatti e le condotte denunciate sono le seguenti:
1. Mancata approvazione di un piano industriale e finanziario, in luogo di quello approvato dal precedente C.d.A.;
2. Aggravamento esponenziale della situazione debitoria immotivato, legato a spese improduttive, privilegiando interessi personali agli scopi societari;
3. Applicazione a clienti bar di prezzi di vendita del caffè (per chilogrammo) ridotti rispetto a quelli pattuiti;
4. Aumento del costo di acquisto del caffè; intervenuto annullamento di contratti di acquisto del caffè verde (nonostante il prezzo vantaggioso e con pagamento di ingiustificata penale);
5. Complessiva politica volta a sostituire la produzione in proprio con una mera attività di intermediazione nel commercio di caffè e conseguenti effetti fiscali;
6. (Ri)assunzione di C. P. in conflitto di interessi con la società, essendo ella figlia del Presidente del C.d.A., P.S., nonché parente stretta di tutti i componenti del C.d.A.;
7. (Ri)assunzione quale dirigente e/o nomina quale direttore generale del presidente del C.d.A. P.S. in violazione del divieto di cumulo con la carica di amministratore della società dallo stesso ricoperta;
8. Grave condotta in conflitto di interessi del Presidente del C.d.A., P.S., per trattamenti di favore nei confronti del cliente bar Zeta sito in Catania, [Omissis], in ragione del fatto che quest'ultimo esercita l'attività all'interno di un locale concesso in locazione dal sopradetto presidente, tramite la società Eta snc;
9. Esecuzione di lavori per conto della Theta S.r.l.
per il tramite di un operaio non in regola o, qualora in regola presso la Theta S.r.l., in assenza di apposito accordo di distaccamento del lavoratore presso la Beta con relativa assenza di documentazione contabile-amministrativa;
10. Mancato rispetto delle norme anti-covid all'interno dello stabilimento aziendale (omessa misurazione della temperatura, conseguente omessa certificazione del monitoraggio, omessa igiene delle mani, etc.);
11. Mancata applicazione delle norme igienico-sanitarie e antinfortunistiche all'interno dello stabilimento aziendale (in particolare, mancato utilizzo da parte del personale delle scarpe antinfortunistiche con la punta in ferro a norma per l'industria alimentare, commistione all'interno dei depositi tra prodotti alimentari e non in violazione della planimetria depositata presso l'ASL competente, ecc.);
12. Utilizzo degli automezzi aziendali da parte degli amministratori per uso personale, con relative spese per carburante, manutenzione e assicurazione a carico della società;
13. Mancata acquisizione pareri legali su svalutazione crediti e mancata appostazione fondi rischi per cause passive anche di lavoro;
- In sede di assemblea dei soci del 29.6.2021, convocata con all'ordine del giorno (un unico punto) "Relazione del collegio sindacale sulla denunzia ex art. 2408 c.c. presentata dai soci J.M.G.R. e e Alfa S.r.l.", il presidente del Collegio sindacale, su richiesta del presidente del Cda, dava lettura della relazione dell'organo di controllo sulla denuncia formulata dagli odierni ricorrenti. Nel verbale assembleare risultano trascritte le sole conclusioni della relazione in questione, in cui veniva riferito in maniera del tutto generica che "non sussistono gli elementi di criticità denunciati o, comunque, irregolarità sostanziali che legittimano un intervento degli organi sociali".
- I sospetti di gravi irregolarità nella gestione hanno trovato conferma nella relazione curata dal professionista all'uopo incaricato, dott. N.;
- in particolare, dalle indagini condotte dal consulente di parte è emerso che: a) nel 2020 il rapporto tra costo del venduto e ricavi è assolutamente disallineato con la media del quadriennio precedente, in assenza di qualsivoglia giustificazione economica o commerciale, e comunque di qualsivoglia informazione e spiegazione in merito nella nota integrativa al bilancio 2020; b) nel corso dell'anno 2020 la situazione finanziaria della società è gravemente peggiorata a causa del deteriorarsi del rapporto tra crediti iscritti in bilancio e ricavi, con tempi medi di incasso dei crediti assi più lunghi degli anni precedenti; c) nel corso dell'anno 2020 la Beta spa ha registrato una gravissima contrazione dei ricavi rispetto agli anni precedenti, ben più elevata peraltro rispetto a quella sofferta dalle altre aziende del settore; d) il nuovo CdA non ha proceduto alla approvazione di un piano industriale e finanziario, in luogo di quello approvato dal precedente CdA; e) sono state accertate diverse situazioni di conflitto di interessi, sopra già esposte; f) l'attuale CdA ha deciso di annullare importanti contratti pluriennali di fornitura del caffè verde, nonostante il prezzo assai vantaggioso e la costante tendenza in aumento dei prezzi del caffè; g) l'attuale CdA ha conseguito un ingiustificato aggravamento dell'esposizione debitoria, senza idonea pianificazione, contraendo ulteriori linee di credito a fini non produttivi.
Ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza camerale, si sono costituiti i componenti dell'attuale CdA per eccepire il difetto di legittimazione dei ricorrenti e per contestare la fondatezza delle avverse deduzioni, non opponendosi, comunque, alla richiesta di ispezione anche al fine di dimostrare la correttezza del loro operato.

L'adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità

Il Tribunale, preso atto della mancata notifica del ricorso ai componenti del collegio sindacale, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso assegnando ai ricorrenti termine per il superiore adempimento.
Si sono, quindi, costituiti i componenti del collegio sindacale e la società Beta spa, in persona del nominato curatore speciale.
Anche i componenti del collegio sindacale e la società Beta spa hanno, in via preliminare, eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancato deposito delle azioni dagli stessi detenute, insistendo, comunque, per il rigetto del ricorso.

Con decreto del 19.4.2022 questo Collegio ha disposto una ispezione nei confronti della società Beta spa al fine di verificare la fondatezza di quanto rappresentato dal ricorrente R.J.M.G. in seno al ricorso e di acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli offerti dal denunciante, nominando, all'uopo, il dott. M.S.
In ragione del reclamo avverso il sopra citato decreto che ha disposto l'ispezione giudiziale, il nominato ispettore ha sospeso le operazioni.
Quindi, a seguito del rigetto del reclamo da parte della Corte di Appello, è stata ripresa l'attività demandata al nominato ispettore, il quale, in data 28.12.2022, ha depositato la relazione.
All'udienza del 16.1.2023 il Tribunale ha riservato la decisione assegnando alle parti termini per note e per repliche.
Va, preliminarmente, rilevato che nelle rispettive comparse di costituzione e risposta tutti i resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti per omesso deposito dei titoli in cancelleria.
L'eccezione, ritenuta fondata dal Collegio in seno al decreto del 19.4.2022 con riferimento alla società Alfa srl, risulta superata dal successivo deposito dei certificati azionari.
Resta, invece, giustificato il mancato deposito dei titoli azionari da parte del R.J.M.G., atteso che gli stessi, per come ammesso anche dai resistenti, sono state oggetto di pignoramento ad opera delle socie E.R. e M.C.R. e si trovano materialmente presso la sede della società Beta spa (v. quanto dichiarato dai componenti del CdA nella comparsa di costituzione).
Tanto esposto, è opinione del Collegio che il ricorso, all'esito delle verifiche condotte dal nominato ispettore e, soprattutto, delle deduzioni articolate dai ricorrenti, sia fondato e meriti di essere accolto, con conseguente revoca dell'attuale organo amministrativo e nomina di un amministratore giudiziario.
Meritano, al riguardo, di essere, innanzitutto, richiamate le conclusioni cui è pervenuto il nominato ispettore, secondo cui: "1) I libri contabili e sociali posti in uso dalla Beta Spa risultano essere stati tenuti regolarmente sotto il profilo formale, sicché non sussistono irregolarità meritevoli di segnalazione. 2) L'Organo gestorio in carica, ha regolarmente provveduto al regolare adempimento degli obblighi di natura fiscale e previdenziale, all'uopo presentando le dichiarazioni nei termini di scadenza e provvedendo al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali. 3) Per quanto, ora, alla sussistenza o meno delle violazioni ascritte dai ricorrenti all'operato dell'Organo gestorio in carica, all'esito delle verifiche svolte e dei riscontri documentali eseguiti è stato accertato quanto appresso:
- Sull'aggravamento della situazione debitoria nel 2020 contraendo ulteriori linee di credito, legato a spese improduttive, privilegiando interessi personali agli scopi societari, si riferisce che: nell'esercizio 2020 la situazione debitoria complessiva della Società risulta ridotta, rispetto a quella dell'anno precedente; la convenienza economica riferita alla stipula dei due mutui contratti nel 2011 con il Banco [Omissis] e la Banca [Omissis] si colloca nell'alveo delle scelte discrezionali proprie demandate all'Organo amministrativo, che nel caso in ispecie, appaiono tutt'altro che irragionevoli; nello scenario debitorio complessivo della Società può ritenersi discutibile, se non proprio inopportuna, la delibera del CdA di incrementare i compensi al Consigliere Delegato Sig. P. nella misura di euro 50.000,00 fin dal mese di marzo 2021.
- In ordine al lamentato disallineamento nel 2020 del rapporto tra costo del venduto e ricavi rispetto alla media del quadriennio precedente, con il conseguente di una non veritiera rappresentazione in bilancio delle rimanenze ovvero di vendite sottocosto o in nero, si riferisce che:
Ancorché effettivamente sussistente una disomogeneità della percentuale di ricarico applicata alle vendite e tra il costo del venduto e ricavi nell'esercizio 2020 rispetto a quelli precedenti, detta circostanza deve ricondursi agli effetti straordinari legati alla pandemia da Covid-19, le cui ripercussioni economiche hanno profondamente segnato le aziende, come quella in esame, oltremodo falcidiate dai prolungati periodi di chiusura dovuti ai ben noti lockdown e dalle restrizioni Governative imposte per limitare il diffondersi della pandemia nell'anno 2020; per altra via, il sussistente disallineamento dei margini commerciali non conclama, di per sé, il sospetto dell'avvenuta alterazione della reale consistenza delle rimanenze di magazzino ovvero, quello ancor più grave, di vendite ‘in nero'.
- Con riferimento alla gravissima contrazione dei ricavi nel corso dell'anno 2020 rispetto agli anni precedenti, ben più elevata peraltro rispetto a quella sofferta dalle altre aziende del settore, lo scrivente ritiene di non condividere il rilievo dei ricorrenti attesa la sopravvenuta nomina dell'attuale CdA solo a decorrere dal II semestre 2020.
- Per quanto, poi, alla mancata approvazione di un piano industriale e finanziario, in luogo di quello approvato dal precedente C.d.A.; nonché alla carenza informativa dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, osserva lo scrivente che nessuna norma impone all'Organo gestorio di redigere un Piano industriale, ancorché la predisposizione dello stesso resterebbe funzionale in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa; circa la lamentata carenza informativa degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, al di là delle assegnazioni a cura del CdA di specifiche deleghe ai Consiglieri per come esposto in seno alla presente, dalla lettura dei verbali del CdA risulta avvenuto l'adempimento degli obblighi informativi previsti dagli artt. 2381 co. 5 e 2086 co. 2 c.c., nonché dal DLgs. 14/2019, entrato in vigore soltanto lo scorso 15.7.2022.
- In merito all'intervenuto annullamento di contratti di acquisto del caffè verde, nonostante il prezzo vantaggioso e con pagamento di ingiustificata penale, non può che essere condiviso dallo scrivente quanto rilevato dallo stesso consulente dei ricorrenti in seno alla propria relazione del 28.3.2022 in atti ritenendo che la questione che qui occupa deve collocarsi nell'alveo delle scelte gestionali demandate all'Organo di governo della Società non connotate da manifesta irrazionalità e, come tali, non rilevanti nel procedimento di cui all'art. 2409 c.c.
- Sulla mancata acquisizione per il bilancio 2020 di pareri legali sulla svalutazione crediti e mancata appostazione fondi rischi per cause passive anche di lavoro, osserva lo scrivente che sul primo rilievo che la nota integrativa al bilancio 2020, nulla esplicita in dettaglio sulle ragioni sottese all'incremento di euro 65.000,00 del fondo svalutazione crediti sicché il rilievo deve ritenersi fondato ancorché, ad avviso dello scrivente, qualificabile come irregolarità informativa che connota il bilancio dell'esercizio 2020; di converso nel bilancio del 2020 risulta l'appostazione fondi rischi per cause passive anche di lavoro di euro 45.000,00, afferente (come da riscontro sul libro giornale di contabilità) al contenzioso intrapreso dai revocati componenti il pregresso CdA, sicché la contestazione deve ritenersi non fondata.
-Per quel che attiene all'omessa indicazione nel bilancio2020della partecipazione in Beta USA inc., ritiene lo scrivente opinabile carenza di informazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2020; in ogni caso nessun danno può ritenersi oggettivamente cagionato dall'operato degli Amministratori.
- Sul conflitto di interessi sotteso (Ri)assunzione di C. P. in conflitto di interessi con la società, essendo ella figlia del Presidente del CdA, P.S., nonché parente stretta di tutti i componenti del CdA, alla luce di quanto rassegnato nel corpo della presente, lo scrivente valutazioni in punto di diritto di competenza del Tribunale in ordine a quanto stabilito dall'art. 2391 c.c.
- In merito ai trattamenti di favore accordati dal Presidente del CdA, P. S., nei confronti del cliente bar Zeta di Catania, all'esito delle verifiche condotte non sono emerse anomalie qualificabili come trattamenti di favore accordati dal Sig. S. P. nei confronti del cliente G.G. (bar Zeta).
- Per quel che attiene al sospetto circa l'utilizzo degli automezzi aziendali da parte degli amministratori per uso personale, con relative spese per carburante, manutenzione e assicurazione a carico della società, dalle verifiche eseguite non sono stati rilevati riscontri oggettivi sulla fondatezza del sospetto dell'utilizzo, a fini privati, degli automezzi aziendali da parte degli Amministratori.
- Sul sospetto che l'incasso dell'aumento retroattivo del compenso al Sig. P. di ulteriori euro 50.000,00, deliberato in data 3.3.2021 dal CdA, fosse avvenuto prima della ratifica dell'assemblea dei soci tenutasi il 16.12.2021, dalla verifica e dai riscontri eseguiti risulta per tabulas che il pagamento al Sig. P. P. è avvenuto in data 11.1.2022 sicché, successivamente alla delibera dell'assemblea del 16.12.2021.
- In ultimo, sul conflitto di interessi che connoterebbe la delibera del CdA del 30.10.2020 con la quale venne riconosciuto un risarcimento danni per complessivi euro 9.251,78 in favore dei Sigg.ri S.P. e P.P. quali ex componenti il CdA revocato senza giusta causa il 28.1.2019, lo scrivente ritiene che la delibera di che trattasi, rimasta priva di comunicazione e ratifica dei soci, sia stata assunta impropriamente e in situazione di conflitto di interessi dei Consiglieri che la votarono in quanto legati da vincoli di parentela con i diretti interessati".
Tralasciando le questioni di minore rilevanza, apparendo, al riguardo, condivisibili le difese dei resistenti, ritiene, invece, il Collegio di dovere appuntare l'attenzione sulla accertata violazione dell'art. 2086, co. II, c.c. a tenore del quale "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
Va evidenziato che: 1) la citata disposizione, introdotta dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, è entrata in vigore il 16.3.2019; 2) nella specie gli amministratori nulla hanno predisposto in merito all'assetto organizzativo, amministratori e contabile della società. Sul punto i componenti del CdA, nelle note depositate in data 2.2.2023, si sono difesi deducendo che "In ordine alla realizzazione degli assetti, la legge non impone forme particolari. Gli amministratori in carica hanno costruito idonei assetti organizzativi con le varie delibere che hanno attribuito deleghe di funzioni, distribuendo competenze all'interno del cda.
Hanno rinviato la stesura di un piano industriale di medio-lungo periodo perché la instabilità della situazione di pandemia impediva che si potesse effettuare una programmazione affidabile, e l'Ispettore condivide e ritiene saggia tale decisione (Relaz. Ispettiva, p. 81). Ma il cda ha dedicato varie sedute all'esame della situazione economica e finanziaria della società, con ampia informazione del collegio sindacale e dell'assemblea dei soci anche in seno alle relazioni al bilancio di esercizio (Memoria defensiva14 febbraio 2022, p. 13-14), come anche l'Ispettore espressamente rileva (Relaz. Ispettiva, p. 81-82)" (argomentazioni, queste, sostanzialmente sviluppate anche dai componenti del collegio sindacale). I componenti del CdA, in sostanza, hanno sostenuto di avere ottemperato al disposto della norma in esame attraverso la distribuzione delle deleghe, cui è stata data pubblicità nelle forme di legge.
Aderendo al prevalente orientamento dottrinario, confermato anche dalle pronunce della giurisprudenza di merito, il tenore dell'art. 2409 c.c. non limita il perimetro delle irregolarità alla gestione imprenditoriale della società, ma, attraverso il richiamo alla "gestione", indica l'ambito di incidenza delle conseguenze delle irregolarità.
In questa prospettiva, le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati, anche sulla base del "nuovo" art. 2086 c.c., ad adottare risultano pur sempre finalizzate alla gestione societaria ovvero ne rappresentano una modalità di attuazione. Ed in effetti anche le irregolarità organizzative sono idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono, inevitabilmente, sulla gestione imprenditoriale della società. Un concetto ampio di gestione consente, dunque, di annoverare tra le irregolarità anche la violazione di specifici compiti che, pur non attenendo alla gestione imprenditoriale in senso stretto, riguardano l'ordinato svolgimento dei poteri tra organi della società. In definitiva, la gestione è termine dal significato complesso che abbraccia non solo l'amministrazione corrente, ma anche le scelte strategiche e tutte le scelte che attengono all'assetto organizzativo della società, che non si esaurisce nella distribuzione delle deleghe ai componenti del CdA. Il richiamo alle scelte ed all'adempimento degli obblighi inerenti all'assetto organizzativo della società porta, poi, ad attribuire rilievo, in sede di denunzia al tribunale, anche alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi finalizzati tanto alla prevenzione della crisi di impresa quanto alla tempestività di un intervento a sua volta finalizzato al superamento della crisi, come espressamente richiesto dal "nuovo" art. 2086 c.c.
Ratio della norma è chiaramente quella di imporre all'impresa una completa struttura organizzativa, amministrativa e contabile tale da non ignorare il fenomeno della crisi, ma, al contrario, rilevarlo quanto prima per potere adottare le necessarie misure ed evitare di dovere pervenire a scelte esclusivamente liquidatorie. Proprio per tale motivo il rispetto degli obblighi imposti dall'art. 2086, co. II, non può limitarsi alla distribuzione delle deleghe agli amministratori, ma impone una precisa individuazione ed indicazione di tutti gli altri aspetti organizzativi, amministrativi e contabili, che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti.
In buona sostanza, la mancata predisposizione degli assetti imposti dall'art. 2086 co. II c.c., finalizzati, per un verso, a prevenire eventuali crisi di impresa e, per altro, a garantire un immediato intervento per il superamento della crisi, costituisce di per sé grave atto di mala gestio idoneo a giustificare la revoca dell'amministratore (v., in tal senso, Trib. Roma, ord. 15.9.2020 secondo cui "Ebbene, ritiene il Tribunale che sotto entrambi i profili (sia quello della rilevazione della crisi, sia quello degli interventi conseguenti), le scelte dell'amministratore - siano esse prettamente gestionali, siano esse di tipo organizzativo - possano essere sindacate nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, mentre da un lato appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti di per sé una responsabilità dell'organo gestorio, dall'altra, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza (e, precisamente, in questo ambito secondo i criteri della adeguatezza), ciò al fine di verificare se fosse idonea a far emergere gli indici della perdita della continuità aziendale e se la tipologia degli interventi scelta dall'organo gestorio sia ragionevole e non manifestamente irrazionale. Ed è evidente che tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall'amministratore, ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti.
Ciò in quanto la responsabilità dell'amministratore presuppone pur sempre una condotta colposa o dolosa. Ne deriva che dovrà considerarsi responsabile l'amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o pre-crisi").
È evidente che nella specie, in carenza di assetti organizzativi ex art. 2086, co. II, c.c., che non risultano essere mai stati sollecitati neppure dal collegio sindacale, non si pone alcun problema di limiti di sindacabilità delle scelte operate dal CdA, configurandosi, di contro, un grave inadempimento degli obblighi gravanti sull'organo gestorio.
Risulta, quindi, ad avviso del Tribunale configurabile una grave irregolarità, palesemente foriera di possibile pregiudizio sia per gli interessi dei creditori che per la società Beta spa, e ricorrono i presupposti ex art. 2409 c.c. per l'adozione del provvedimento di revoca dell'organo amministrativo delle Beta spa e di nomina di amministratore giudiziario per la pregiudizievole inerzia rispetto all'adozione delle misure imposte dall'art. 2086, co. II, cc.
Va, quindi, nominato amministratore giudiziario della Beta spa il dott. Si. Ba. per il periodo di dieci mesi con il compito di provvedere all'ordinaria gestione delle società e agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale ex art. 92 disp. att. c.c., ed, in particolare, di:
- verificare la situazione della contabilità e dei libri sociali;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio ed i documenti inerenti;
- verificare la ricorrenza di continuità aziendale, adottando al riguardo ogni iniziativa necessaria, se del caso previa autorizzazione del Tribunale, con precipuo riguardo alla istituzione degli opportuni assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, co. II, cc;
- convocare l'assemblea dei soci della Beta spa per l'approvazione del bilancio e per la nomina di nuovi amministratori al termine del suo mandato.

[Omissis]

 

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