Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la tanto attesa legge sull'equo compenso per i professionisti in Italia. La Legge 21 aprile 2023, n. 49, intitolata "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 il 5 maggio 2023.

La normativa riguarda specificamente le prestazioni d'opera intellettuale rivolte a determinati soggetti, tra cui imprese bancarie, imprese assicurative, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti, nonché la pubblica amministrazione (ad eccezione delle società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione). La legge non si applica alle convenzioni già sottoscritte prima della sua entrata in vigore.

Secondo la legge, i professionisti che intrattengono rapporti d'opera con le suddette categorie di soggetti avranno diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. 

È importante sottolineare che la normativa si applica solo ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge, escludendo le convenzioni già in corso. Pertanto, i professionisti che intrattengono rapporti con le categorie sopra menzionate a partire dal 20 maggio 2023 potranno beneficiare dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi.

La legge stabilisce anche i compensi minimi da applicare, che sono collegati alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. Attualmente, i compensi minimi variano a seconda della sommatoria e vanno da 6.000 euro per sommatorie inferiori a 5 milioni di euro, fino a 51.550 euro più un importo aggiuntivo per sommatorie superiori a 800 milioni di euro.

Nello specifico i compensi minimi previsti dal riquadro 11 della Tabella C sono agganciati alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” (ossia, in buona sostanza, alla sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio) e, attualmente, corrispondono a:
- se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro: 6.000 euro;
- se la predetta sommatoria supera 5 milioni di euro, ma non supera 100 milioni di euro: 6.000 euro più lo 0,009% dell’eccedenza rispetto a 5 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 100 milioni di euro, ma non supera 300 milioni di euro: 14.550 euro più lo 0,006% dell’eccedenza rispetto a 100 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 300 milioni di euro, ma non supera 800 milioni di euro: 26.550 euro più lo 0,005% dell’eccedenza rispetto a 300 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 800 milioni di euro: 51.550 euro più 7.500 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro.

Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni e specifiche situazioni in cui il compenso può essere aumentato o ridotto. Ad esempio, il compenso può essere aumentato fino al 100% se il professionista riveste la carica di sindaco unico o fino al 50% se è presidente di un organo collegiale. Al contrario, può essere ridotto fino alla metà se l'incarico riguarda società di semplice amministrazione di beni immobili, società in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

Attenzione: i professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.

La legge sull'equo compenso prevede anche la nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo. Pertanto, le pattuizioni di compensi inferiori ai valori stabiliti dalla normativa sono considerate nulle. La nullità può essere invocata dal professionista avanti il Tribunale per la rideterminazione del compenso ed è irrevocabile. Inoltre, il professionista ha il diritto di richiedere il pagamento degli oneri accessori, come spese di viaggio, vitto, alloggio, materiali e strumenti.

In conclusione, la legge sull'equo compenso per i professionisti rappresenta un importante strumento di tutela per i lavoratori autonomi in Italia, garantendo un compenso adeguato e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, subito dopo il voto della Camera dei Deputati che licenzia in via definitiva il testo: "Oggi salutiamo con soddisfazione l'approvazione definitiva di una norma di civiltà, che rappresenta appieno la visione del Governo sul mondo del lavoro grazie a un primo intervento che punta a rendere sempre più universali le tutele per tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi che siano. Un traguardo atteso da lungo tempo dai professionisti italiani. L'approvazione odierna rende merito agli sforzi compiuti in tal senso dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo professionale e ringrazio gli onorevoli proponenti e il Parlamento per questo risultato. A breve riprenderanno gli incontri del tavolo lavoro autonomo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale esaminare e proporre ulteriori interventi sulla disciplina e a sostegno e tutela del comparto".

 

 

Mala gestio amministratori srl

Denuncia al collegio sindacale

Indipendenza e obiettività del revisore

Obbligo di nomina del revisore legale nelle srl

Il sindaco ineleggibile deve restituire i compensi

Adeguati assetti e i diversi ruoli degli organi sociali

Check list composizione negoziata come base di partenza

Recuperare liquidità migliorando la gestione del magazzino

Adeguati assetti la relazione semestrale al collegio sindacale

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Questionario sul sistema di controllo interno - Carta di lavoro del revisore

 

Per le verifiche sugli adeguati assetti e sulla valutazione delle prospettive della continuità aziendale scrivici   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

Collaboriamo anche con revisori, banche, CFO, consulenti, organismi di vigilanza, temporary manager

 

Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo
1.Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2.Sono, altresi', nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
3.Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4.La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio.
5.La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attivita' professionale prestata.
6.Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attivita' svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto il parere sulla congruita' del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attivita' prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice puo' avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.